Art. 2 Oggetto del Regolamento Edilizio.
Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all’art. 33 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dall’art. 4 del D.P.R. 380 del 06.06.2001, delle altre materie demandate al Regolamento Edilizio da disposizioni aventi forza di legge nonchè delle ulteriori materie che, anche con carattere eminentemente locale, abbiano attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale.
Il presente Regolamento disciplina quindi le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze , le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo.
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