CAPITOLO XV - NORME FINALI
Art. 115 Rinvio.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in Leggi e Regolamenti statali e regionali disciplinanti la materia.
I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento, si intendono nel senso che con l’entrata in vigore di norme aventi maggiore efficacia formale cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.
Art. 116 Entrata in vigore del Regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’approvazione del PUG, di cui ne è parte integrante e sostanziale.
Da tale data si intendono abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
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