Art.5 Regolamento edilizio e piani attuativi del PUG.
1. In osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le N. T. A. del P.U.G. dettano le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione delle scelte di piano.
2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante edilizia semplice, si applicano integralmente le norme del presente Regolamento edilizio.
3. In caso di interventi complessi, mediante edilizia convenzionata ovvero in esecuzione di piani urbanistici esecutivi, si applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme del presente Regolamento edilizio.
4. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le procedure appresso indicate relative ai permessi in deroga, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con la sola esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere realizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni, secondo la disciplina prevista per i permessi in deroga.
CAPITOLO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 6 Manutenzione Ordinaria.
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