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Art.7 Manutenzione straordinaria



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Art.7 Manutenzione straordinaria.


  1. Sono interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Tra questi sono in particolare interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano:

  • le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali delle costruzioni, quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture verticali e orizzontali;

  • le opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;

  • le opere di modificazione dell’assetto distributivo;

  • gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti interventi di ridefinizione dei prospetti mediante la modifica di parte delle aperture;

  • la realizzazione di servizi igienici, l'inserimento di nuovi impianti tecnologici quando richiedano la realizzazione di volumi tecnici e degli ascensori; tali impianti devono di regola essere inseriti all’interno dell’edificio, quando ciò non sia possibile possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche rispetto all’intero edificio;

  • le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali recinzioni, cortili, giardini, aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

  • gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini, alla realizzazione di spazi aperti con piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l’edificazione;

  • l’adeguamento e il rifacimento dell’impianto elettrico e di riscaldamento.

2. Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che comportino l’aggregazione di due unità immobiliari in un’unità immobiliare.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti incremento della superficie lorda di pavimento.


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