Art. 41 Occupazione e manomissione del suolo pubblico.
Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nonchè le ulteriori disposizioni comunali per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
Art. 42 Comunicazione di ultimazione lavori.
L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal concessionario al dirigente del Settore Urbanistica.
Dopo l’avvenuta comunicazione, l’atto in forza del quale sono stati eseguiti i lavori si intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere preceduta dal deposito di denuncia di inizio attività o dal rilascio di autorizzazione o concessione edilizia.
Quando, per inerzia del concessionario e degli altri soggetti responsabili dell’esecuzione delle opere, non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 della L. 47/85.
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