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Art. 41 Occupazione e manomissione del suolo pubblico



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Art. 41 Occupazione e manomissione del suolo pubblico.


Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda ne­ces­sario oc­cu­pare o manomettere il suolo pubblico tro­vano applicazione le di­sposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo co­dice della strada) nonchè le ul­te­riori di­sposi­zioni comunali per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applica­zione della re­lativa tassa.

Art. 42 Comunicazione di ultimazione lavori.


L’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal conces­sionario al dirigente del Settore Urbanistica.

Dopo l’avvenuta comunicazione, l’atto in forza del quale sono stati eseguiti i la­vori si in­tende esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve essere pre­ceduta dal deposito di de­nun­cia di inizio attività o dal rilascio di au­to­rizzazione o concessione edili­zia.

Quando, per inerzia del concessionario e degli altri soggetti respon­sabili del­l’e­se­cuzione delle opere, non sia data regolare comunica­zione della fine dei la­vori, le opere si consi­de­rano co­munque in corso e ciascuno dei soggetti in­te­res­sati alla loro esecuzione conti­nua a mantenere le responsa­bilità previste dalla legge, con parti­colare rife­rimento a quanto di­spo­sto dall’art. 6 della L. 47/85.


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