Art. 63 Camini e canne fumarie. 1 Sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione
In linea generale lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, in conformità alle prescrizioni di cui all’ art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93.
Dette prescrizioni non si applicano nel caso in cui l’impianto sia servito da generatori di calore appartenente alla classe meno inquinante prevista dalle norme vigenti.
2 Impianti alimentati a combustibile liquido, solido o gassoso
Le canne fumarie ed i camini di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni di cui delle relative Norme UNI vigenti.
Nei casi in cui la legislazione vigente in materia consenta lo scarico dei fumi orizzontale a parete, questo deve essere conforme alle prescrizioni di cui alle Norme UNI vigenti.
3 Altri condotti di evacuazione
I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti, ecc.), dovranno anch essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio.
Sarà ammesso che detti condotti sbocchino in diversa posizione solo a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d’aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.
4 Applicabilità agli interventi sul patrimonio edilizio esistente
Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento progettato.
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