Art. 64 Apparecchi a fiamma libera.
In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove vengano installate apparecchiature a fiamma libera (generatori di calore, boiler, piani di cottura e simili) devono essere dotati, oltre che delle aperture di ventilazione naturale prescritte dal presente Regolamento, in conformità delle relative Norme UNI vigenti.
Art. 65 Impianti elettrici.
In tutti i casi in cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimensione degli ambienti, sia soggetto all’obbligo della progettazione ai sensi della legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 447/93, la documentazione tecnica prevista dalla legge deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali unitamente al progetto architettonico, e comunque prima del rilascio del permesso di costruire.
Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti all’ obbligo della progettazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori deve essere depositata presso i competenti Uffici Comunali la relativa dichiarazione di conformità, corredata degli elaborati e documenti di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90.
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