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Art. 64 Apparecchi a fiamma libera



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Art. 64 Apparecchi a fiamma libera.


In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove ven­gano in­stal­late ap­parecchiature a fiamma libera (generatori di calore, boi­ler, piani di cottura e simili) devono es­sere dotati, oltre che delle aperture di venti­la­zione naturale prescritte dal pre­sente Regolamento, in confor­mità delle relative Norme UNI vigenti.

Art. 65 Impianti elettrici.


In tutti i casi in cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimen­sione degli am­bienti, sia soggetto all’obbligo della progetta­zione ai sensi della legge 46/90 e del re­lativo regolamento di attua­zione di cui al D.P.R. 447/93, la docu­mentazione tecnica prevista dalla legge deve es­sere de­positata presso i com­petenti Uffici Comunali unitamente al progetto architettonico, e comunque prima del rilascio del permesso di costruire.

Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti al­l’ ob­bligo della pro­gettazione, entro 30 giorni dalla ultima­zione dei lavori deve essere depositata presso i com­pe­tenti Uffici Comunali la relativa dichiarazione di confor­mità, corredata degli ela­bo­rati e docu­menti di cui all’art. 9 comma 5 della L. 46/90.



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