Art 66 Prevenzione incendi.
Ai fini della prevenzione degli incendi, tutti gli interventi (siano essi di nuova costruzione che sul patrimonio edilizio esistente) devono essere progettati e realizzati in conformità alle specifiche disposizioni vigenti in materia, a seconda delle caratteristiche dell'edificio e dell’uso cui il medesimo deve essere adibito; in particolare gli edifici per civile abitazione devono rispondere alle norme di sicurezza di cui al D.M. 16/05/87 n° 246.
Ogni qualvolta un progetto, per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, sia soggetto al parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il relativo nulla osta deve essere acquisito prima del rilascio del permesso di costruire.
La conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi è richiesta per tutti i progetti che risultino in qualsiasi misura soggetti alle medesime, anche quando per la natura o dimensione dell’attività non sia richiesto il parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
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