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Art. 81 Illuminazione dei locali di abitazione



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Art. 81 Illuminazione dei locali di abitazione.

1- Requisiti illuminotecnici generali


Gli edifici, qualsiasi sia l’uso cui debbono essere adibiti, de­vono es­sere pro­get­tati nel rispetto delle specifiche norma­tive vigenti in mate­ria di illumi­na­zione.

Anche in as­senza di specifica normativa di riferimento, l’illu­minazione dei sin­goli lo­cali deve es­sere adeguata agli impe­gni visivi richiesti per l’uso previsto.


2 - Illuminazione dei locali di abitazione permanente


Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abita­zione perma­nente de­vono usu­fruire di illuminazione naturale di­retta.

Ciascun vano di abitazione permanente deve avere su­perfici fine­strate, misu­rate con­venzio­nalmente al lordo dei te­lai delle fi­nestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate, in mi­sura non infe­riore a 1/8 della su­perficie del pavi­mento.

Nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’al­tezza del­l’ ar­chi­trave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più fine­stre), la su­perfi­cie fine­strata deve essere au­mentata di una quota pari ad 1/10 della superfi­cie della por­zione di locale posta oltre detta pro­fondità. Non sono am­messi lo­cali di abi­ta­zione perma­nente che pre­sentino pro­fondità oltre 3,5 volte l’al­tezza dell’ar­chi­trave della fine­stra. Le norme di cui al presente comma si ap­plicano ai locali d’an­golo ed ai lo­cali con finestre con­trapposte soltanto quando l’eccesso di pro­fondità si riscontri nei confronti di tutte le fi­nestre pre­senti.

Le finestrature dei locali di abitazione permanente devono essere do­tate di ido­nei di­spositivi che ne con­sen­tano la schermatura e/o l’o­scu­ra­mento.


3 - Illuminazione dei locali di abitazione non permanente


Per i locali di abitazione non permanente non è richiesta il­lumina­zione natu­rale di­retta e per i medesimi è ammesso il ricorso alla sola il­lumi­na­zione ar­tifi­ciale ad esclusione dei casi previsti negli articoli successivi.

4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Le prescrizioni di cui al presente articolo trovano applica­zione anche per gli edifici esi­stenti, limitatamente allo speci­fico in­tervento pro­get­tato.

E’ fatta eccezione per gli interventi da eseguirsi sugli edi­fici di valore storico - ar­chi­tet­tonico e tipologico per i quali l’ade­gua­mento non è richie­sto ogni qual­volta ciò risulti non com­patibile con la conser­va­zione delle ca­rat­teri­sti­che ambien­tali ed archi­tettoniche del manu­fatto, fermo re­stando che an­che in tali edifici gli in­terventi non possono co­munque com­portare peggiora­mento igie­nico sanita­rio.



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