Art. 83 Altezza dei locali ad uso residenziale. 1- Modalità di misura dell’altezza libera di un locale
Per altezza libera di un locale di intende l’altezza del medesimo misurata dal pavimento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di imposta dell’orditura minuta (nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili). Nel caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o comunque di forma irregolare) si assume la media tra le diverse altezze presenti nel locale riferite alle rispettive superfici di influenza.
2 - Altezza dei locali di abitazione permanente
L’altezza libera dei locali destinati ad abitazione permanente non deve essere minore di ml. 2,70.
Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 2,20.
Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,40. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,70 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.
3 - Altezza dei locali di abitazione non permanente
L’altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve essere minore di ml. 2,40.
Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai essere inferiore a ml. 2,00.
Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale, l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml. 2,20. L’altezza non può essere comunque inferiore a ml. 2,40 per una superficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.
Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i soppalchi adibiti a locali di abitazione non permanente.
4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze preesistenti.
Negli stessi interventi è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta al comma 3.1 ogni qualvolta l’unità sia dotata di almeno un altro servizio completamente conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima dell’ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a ml. 1,80 e quella media non inferiore a ml. 2,20.
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