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Art. 83 Altezza dei locali ad uso residenziale



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Art. 83 Altezza dei locali ad uso residenziale.

1- Modalità di misura dell’altezza libera di un locale


Per altezza libera di un locale di intende l’altezza del me­de­simo mi­su­rata dal pa­vi­mento al soffitto (nel caso di solai) o al piano di impo­sta dell’or­ditura mi­nuta (nel caso di strut­ture com­poste quali quelle in le­gno o as­si­mi­la­bili). Nel caso di soffitti non piani (inclinati, curvi o co­munque di forma irrego­lare) si as­sume la media tra le di­verse al­tezze presenti nel lo­cale riferite alle ri­spettive superfici di influenza.

2 - Altezza dei locali di abitazione permanente


L’altezza libera dei locali destinati ad abitazione perma­nente non deve es­sere mi­nore di ml. 2,70.

Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai es­sere in­fe­riore a ml. 2,20.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di al­tezza tra una parte e l’al­tra del locale, l’altezza in corrispon­denza della parte più bassa non deve es­sere in­fe­riore a ml. 2,40. L’altezza non può es­sere comunque inferiore a ml. 2,70 per una su­perficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.

3 - Altezza dei locali di abitazione non permanente


L’altezza libera dei locali di abitazione non permanente non deve es­sere mi­nore di ml. 2,40.

Nel caso di soffitti non piani la minima altezza del locale non deve mai es­sere in­fe­riore a ml. 2,00.

Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di al­tezza tra una parte e l’al­tra del locale, l’altezza in corrispon­denza della parte più bassa non deve es­sere in­fe­riore a ml. 2,20. L’altezza non può es­sere comunque inferiore a ml. 2,40 per una su­perficie superiore ad 1/3 di quella totale del vano.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per i sop­palchi adi­biti a locali di abitazione non perma­nente.


4 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


Negli inter­venti di recupero del patrimonio edilizio esi­stente è con­sen­tito il man­te­ni­mento di altezze inferiori a quelle pre­scritte nei commi pre­cedenti, sempre che l’in­ter­vento non comporti una ridu­zione delle al­tezze preesi­stenti.

Negli stessi inter­venti è inoltre con­sentita la realizzazione di servizi igie­nici con al­tezza media inferiore a quella pre­scritta al comma 3.1 ogni qual­volta l’u­nità sia dotata di almeno un altro servizio comple­ta­mente conforme alle pre­scrizioni del pre­sente Regolamento. In ogni caso l’altezza minima del­l’ulte­riore servizio igienico non potrà essere infe­riore a ml. 1,80 e quella me­dia non infe­riore a ml. 2,20.



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