Art. 87 Caratteristiche degli ambienti di vendita.
Per il dimensionamento degli ambienti di vendita si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività.
Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di vendita deve essere non inferiore a :
- ml. 3,00 per i locali di nuova costruzione adibiti ad attività commerciali e di grande distribuzione (supermercati e simili).
2 - Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita
I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di vendita quando presentino le seguenti caratteristiche :
a) la superficie del soppalco non sia superiore a 1/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;
b) le altezze degli spazi sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,40 e negli spazi soprastanti non inferiori a ml. 2.20 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,00);
c) la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.
I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di vendita.
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