CAP. XIII - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI
Art. 94 Opere esteriori ai fabbricati.
Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con particolare riferimento agli elementi aggettanti da realizzarsi su facciate che prospettino sulla pubblica via, o comunque su spazi pubblici, ovunque ubicati nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le zone non urbanizzate.
Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l’ammissibilità dell’opera, la quale rimane sempre subordinata al rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
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