Art. 95 Balconi a sbalzo sulla pubblica via.
La realizzazione di balconi a sbalzo su facciate frontistanti vie ed altri spazi pubblici è ammessa esclusivamente quando possono collocarsi ad un’altezza superiore a ml. 4.00 sopra il piano marciapiede e a ml. 4.50 da quello stradale ove non esiste il marciapiede.
L’aggetto non deve superare 1/10 della larghezza della strada su cui prospettano, con un massimo di ml. 1.20.
Nelle strade di larghezza inferiore a ml. 6 è vietata la costruzione di balconi.
Le mensole, travi od altri elementi a sostegno o decorazione del balcone non potranno in nessun caso essere impostate a quota inferiore di oltre un metro rispetto a quella prescritta per il terrazzo medesimo.
I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows) semplici o multipli, sono ammessi solamente sulle strade sia pubbliche che private aventi una larghezza non inferiore a mt.15 e per una superficie verticale non superiore a metà di quella della intera facciata e con un aggetto massimo pari a 1/20 della larghezza stradale, in ogni caso non superiore a mt.1,20.
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