Art. 96 Elementi decorativi a rilievo.
Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verticale della facciata, non dovranno presentare sporgenza superiore a cm. 10 rispetto al filo del fabbricato fino ad una altezza di ml. 2,20 dal suolo pubblico; superiormente, fino all’altezza di ml. 3.50 da terra lo sporto non può superare i cm. 15, mentre da ml. 3.50 a ml. 4.00 non potrà essere maggiore di cm. 25; per altezze superiori a mt. 4.00 in ogni caso, l’aggetto non potrà eccedere, salvo che per i balconi, oltre cm. 45 dal filo del muro.
Nello sporto va compreso anche quello spiovente e destinato a difendere le modanature sottoposte:
Gli elementi decorativi posti a qualsiasi altezza dovranno armonizzare sia con le facciate contigue ed i caratteri tipologici ed architettonici del contesto.
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