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Art. 97 Zoccoli.


Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non po­tranno mai oc­cu­pare il suolo pubblico.

Potrà derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente solo nel caso in cui si in­ter­venga su edifici esistenti privi di zoccolatura e rica­denti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quando venga dimo­strato come la realizzazione dello zoccolo sia ele­mento utile al mi­glior inseri­mento nel contesto di un edi­ficio privo di pro­prio valore storico ed architetto­nico.

Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli zoccoli da rea­liz­zarsi su pa­reti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pub­blici do­vranno avere altezza non mi­nore di cm. 60 dal marciapiede e di cm 80 da quello stradale, non do­vranno presen­tare sporgenza su­pe­riore a cm. 6 rispetto al filo del fabbricato e dovranno essere realizzati in pietra od altro mate­riale resi­stente ed imper­mea­bile.


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