Art. 97 Zoccoli.
Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non potranno mai occupare il suolo pubblico.
Potrà derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente solo nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti privi di zoccolatura e ricadenti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quando venga dimostrato come la realizzazione dello zoccolo sia elemento utile al miglior inserimento nel contesto di un edificio privo di proprio valore storico ed architettonico.
Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, gli zoccoli da realizzarsi su pareti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pubblici dovranno avere altezza non minore di cm. 60 dal marciapiede e di cm 80 da quello stradale, non dovranno presentare sporgenza superiore a cm. 6 rispetto al filo del fabbricato e dovranno essere realizzati in pietra od altro materiale resistente ed impermeabile.
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