Art. 98 Stemmi ed emblemi araldici.
E’ vietato apporre sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi pubblici, ed in altro luogo esposto al pubblico, stemmi ed emblemi araldici senza che sia stata preventivamente conseguita apposita autorizzazione.
L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa previa dimostrazione del legittimo possesso degli stemmi ed emblemi che si intende porre in opera.
Art. 99 Muri di cinta.
I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con l'ambiente circostante.
Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza superiore a ml. 3,00.
Art. 100 Recinzioni in zona agricola.
Nella zona agricola sono ammesse le recinzioni dei terreni di proprietà nei termini e nei modi previsti dall’art. n°42 delle N.T.A. del P.U.G., inerente la: “E 4 Zona agricola”.
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