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Art. 98 Stemmi ed emblemi araldici



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Art. 98 Stemmi ed emblemi araldici.


E’ vietato apporre sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi pub­blici, ed in altro luogo espo­sto al pubblico, stemmi ed emblemi aral­dici senza che sia stata preventiva­mente con­se­guita appo­sita autoriz­za­zione.

L’autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa previa di­mostra­zione del le­git­timo pos­sesso degli stemmi ed emblemi che si intende porre in opera.


Art. 99 Muri di cinta.


I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente previ­sto a faccia vista, do­vranno es­sere in­tonacati al civile e tinteggiati con colori idonei a non pro­durre di­sar­mo­nia con l'am­biente cir­co­stante.

Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza su­pe­riore a ml. 3,00.



Art. 100 Recinzioni in zona agricola.

Nella zona agricola sono ammesse le recinzioni dei terreni di proprietà nei termini e nei modi previsti dall’art. n°42 delle N.T.A. del P.U.G., inerente la: “E 4 Zona agricola”.



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