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Art. 101 Tettoie a sbalzo



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Art. 101 Tettoie a sbalzo.


Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono am­messe solo per la protezione dell’accesso principale del­l’edi­ficio o degli in­gressi a luoghi aperti al pub­blico.

Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, dovranno in ogni caso man­te­nere una al­tezza li­bera non inferiore a ml. 2,50 misurata dal filo re­tro mar­ciapiede al punto più basso della tet­toia, ridu­cibili a ml. 2,30 per le sole mensole, travi ed elementi decora­tivi anco­rati alla fac­ciata.

Per le tettoie impostate alla minima altezza ammessa, la sporgenza mas­sima, com­presi i ca­nali di gronda, non dovrà essere superiore a ml. 1.00. Per le tet­toie poste ad altezza di al­meno ml. 4,00, la spor­genza mas­sima, compresi i canali di gronda, non po­trà supe­rare ml. 2,50. Per le tettoie po­ste a quota in­termedia la sporgenza massima ammessa varierà pro­porzio­nalmente al­l’al­tezza delle me­de­sime dal filo retromarcia­piede, con rife­ri­mento ai va­lori mi­nimo e massimo pre­ce­dentemente indicati.

In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di sporgenza supe­riore a cm. 50 dal filo interno del mar­cia­piede o comunque superiori a ml. 2,50.

Dette tettoie dovranno essere munite di ap­posito sistemi per la rac­colta ed il convoglia­mento alla fognatura delle acque piovane ove presente.

Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza, dovranno essere col­lo­cate in modo tale da non nascondere la pubblica illu­minazione, i cartelli in­dicatori dei nomi delle vie od altri ele­menti di inte­resse pub­blico.



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