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Art. 103 Modifica di logge



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Art. 103 Modifica di logge.


Qualsiasi intervento che interessi logge, anche quando ammissibile in fun­zione della ca­pacità edificatoria dell’edificio e del tipo di intervento am­messo dal P.U.G., non po­trà in nes­sun caso com­portare alterazione dell’equi­li­brio archi­tettonico e dei va­lori formali dell’edificio.

A tal fine, in linea generale, non sono ammessi interventi parziali che preve­dano la chiu­sura, par­ziale o totale, delle logge di per­tinenza di sin­gole unità immobiliari che siano parte di edifici pluri­piano o comunque costituiti da una plu­ralità di unità immo­bi­liari.

Sono, viceversa, ammessi interventi estesi all’intero edificio che, me­diante un progetto uni­ta­rio, as­sicurino l’equilibrio architettonico ed il ri­spetto dei valori for­mali dell’immobile, fi­nan­che a giungere all’orga­nico ridisegno delle facciate inte­ressate.

In casi del tutto eccezionali potranno essere ammessi progetti riguar­danti sin­gole unità im­mobi­liari (o comunque non l’edificio nella sua interezza) a condi­zione che la rappre­sen­ta­zione gra­fica sia estesa al­l’ intero edificio e dimostri come l’inter­vento progettato, pur nella sua parzialità, ben si in­serisca nel con­te­sto e con arrechi turbativa alcuna ai ca­rat­teri archi­tettonici dell’im­mobile.



Art. 104 Porticati di uso pubblico.

I porticati di uso pubblico devono avere altezza non inferiore a ml. 3,60 e profondità pari alla medesima.



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