Art. 103 Modifica di logge.
Qualsiasi intervento che interessi logge, anche quando ammissibile in funzione della capacità edificatoria dell’edificio e del tipo di intervento ammesso dal P.U.G., non potrà in nessun caso comportare alterazione dell’equilibrio architettonico e dei valori formali dell’edificio.
A tal fine, in linea generale, non sono ammessi interventi parziali che prevedano la chiusura, parziale o totale, delle logge di pertinenza di singole unità immobiliari che siano parte di edifici pluripiano o comunque costituiti da una pluralità di unità immobiliari.
Sono, viceversa, ammessi interventi estesi all’intero edificio che, mediante un progetto unitario, assicurino l’equilibrio architettonico ed il rispetto dei valori formali dell’immobile, finanche a giungere all’organico ridisegno delle facciate interessate.
In casi del tutto eccezionali potranno essere ammessi progetti riguardanti singole unità immobiliari (o comunque non l’edificio nella sua interezza) a condizione che la rappresentazione grafica sia estesa all’ intero edificio e dimostri come l’intervento progettato, pur nella sua parzialità, ben si inserisca nel contesto e con arrechi turbativa alcuna ai caratteri architettonici dell’immobile.
Art. 104 Porticati di uso pubblico.
I porticati di uso pubblico devono avere altezza non inferiore a ml. 3,60 e profondità pari alla medesima.
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