Art. 105 Insegne.
Le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate possibilmente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, ai vani di porte e portoni di pertinenza dell’esercizio commerciale interessato.
L’insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell’apertura di facciata, seguendone il più possibile l’andamento.
Qualora l’apertura interessata dall’insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l’apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l’elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.
Sono ammesse insegne a bandiera ad esclusione delle aree ricadenti nel cento storico. (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.) .
L’aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica e dimensione delle medesime) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima.
Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante ed indiretta. E’ categoricamente escluso il ricorso a luci intermittenti o a variazioni di colore.
Per tutto quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le insegne sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia.
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