Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l’aspetto esteriore dell’edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.
Art. 107 Targhe stradali e cartelli indicatori.
E' riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.
I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere dette targhe e cartelli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.