Art. 108 Prescrizioni di carattere edilizio.
Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle linee delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi.
Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse storico - architettonico e tipologico e le normative previste dai Piani attuativi vigenti, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente suscettibile di modificare l’aspetto esteriore degli edifici dovrà prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione dei luoghi.
Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere, di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità di cui al comma precedente non è necessariamente conseguita mediante il ricorso a materiali, colori o tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque il corretto inserimento, nel contesto, di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell’architettura contemporanea.
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