Art. 9 Ristrutturazione edilizia.
1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi, anche, quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria e sagoma, di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i caratteri dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione.
3. Gli interventi di ristrutturazione comprendono:
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il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle costruzioni, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento dei nuovi elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi;
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la sostituzione edilizia ,da attuarsi previo convenzionamento, mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare all’intervento continuità tipologica del tessuto urbano e mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della stessa tipologia edilizia ,rispetto all’edificio preesistente;
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la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
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la modifica della destinazione d’uso con opere , di cui al successivo art.15, comma 4 lett.a) del presente regolamento.
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