Art.11 Variante in corso d’opera.
1. Sono varianti in corso d’opera ai sensi dell’art.15 L. 47/85 le seguenti opere:
-varianti a concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
-varianti a concessioni o permessi di costruire già rilasciati, a denuncie di inizio attività già presentate, che non comportino modifiche della sagoma, modifiche delle superfici utili, modifiche della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,nonché il numero di queste ultime, sempre ché non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.490/99.
Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare, ad integrazione del progetto già autorizzato, le variazioni apportate.
La mancata richiesta di approvazione delle presenti varianti non comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 20 della L. 47/85.
Art.12 Variante ordinaria.
Costituiscono varianti ordinarie le modificazioni quantitative o qualitative dell’originario progetto che, pur comportanti mutamento delle destinazioni d’uso, siano tali da non alterare le linee ordinarie dell’intervento edilizio, riguardanti in particolare la superficie coperta, l’altezza dell’edificio, il numero dei piani, la volumetria, la distanza dalle proprietà confinanti.
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