Art. 57 Ambito di applicazione.
Le prescrizioni generali di cui al presente Titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d’uso.
Le stesse prescrizioni si applicano agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente solo quando ciò sia espressamente previsto dal presente Regolamento.
Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente Regolamento per destinazioni particolari o discendenti dall’applicazione di normative specifiche.
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