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Art. 61 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in ge­nere



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Art. 61 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in ge­nere.


In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati spe­ci­fici ac­cor­gi­menti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in ge­nere.

Tutte le aperture di aerazione, sia prospettanti all’esterno che su in­tercape­dini (scannafossi e si­mili), quando siano prive di infisso a nor­male tenuta de­vono es­sere pro­tette (senza pregiudi­care l’aerazione del locale) da griglie, reti od al­tro dispo­sitivo atto ad im­pedire la pe­ne­trazione di ani­mali della di­mensione di un ratto. Lo stesso ac­corgi­mento deve essere adottato per le aperture di venti­la­zione dei vespai e delle in­ter­cape­dini aer­ate sot­tostanti i solai.

Nel caso in cui l’aerazione sia conseguita mediante condotti che con­ducono al­l’ e­sterno (sia nel caso di ventilazione naturale che for­zata), analoghe prote­zioni devono essere predi­spo­ste all’e­stremità del con­dotto, la quale deve inol­tre es­sere facilmente accessibile per i ne­ces­sari controlli.

Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle re­la­tive venti­la­zioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discon­ti­nuità. I punti nei quali le con­dutture at­traversano murature devono essere ben sigillati e non pre­sentare in­terstizi.



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