Art. 61 Misure contro la penetrazione negli edifici di animali in genere.
In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere.
Tutte le aperture di aerazione, sia prospettanti all’esterno che su intercapedini (scannafossi e simili), quando siano prive di infisso a normale tenuta devono essere protette (senza pregiudicare l’aerazione del locale) da griglie, reti od altro dispositivo atto ad impedire la penetrazione di animali della dimensione di un ratto. Lo stesso accorgimento deve essere adottato per le aperture di ventilazione dei vespai e delle intercapedini aerate sottostanti i solai.
Nel caso in cui l’aerazione sia conseguita mediante condotti che conducono all’ esterno (sia nel caso di ventilazione naturale che forzata), analoghe protezioni devono essere predisposte all’estremità del condotto, la quale deve inoltre essere facilmente accessibile per i necessari controlli.
Il sistema delle condutture di scarico e delle fognature, così come quello delle relative ventilazioni, deve essere a perfetta tenuta e privo di forature o discontinuità. I punti nei quali le condutture attraversano murature devono essere ben sigillati e non presentare interstizi.
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