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Art. 62 Riscaldamento degli edifici



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Art. 62 Riscaldamento degli edifici.

  1. Obbligatorietà dell’impianto di riscaldamento


Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che pre­sup­ponga la per­ma­nenza di persone devono essere dotati di im­pianto di ri­scaldamento ad esclusione delle abitazioni stagionali estive.
  1. Edifici esistenti privi di impianto di riscaldamento


Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono es­serne do­tati in oc­ca­sione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manu­tenzione ordi­na­ria o straordina­ria.

Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla per­ma­nenza con­ti­nua­tiva di persone, anche quando non trovi appli­ca­zione la prescri­zione di cui al comma pre­ce­dente, deve in ogni caso essere do­tata di un si­stema di ri­scalda­mento idoneo a garan­tire suffi­cienti livelli di con­fort abitativo (si con­si­dera tale una tem­pe­ra­tura in­terna di 20° nella sta­gione invernale).


  1. Norme tecniche ed adempimenti relativi agli impianti di riscaldamento


Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gen­naio 1991 n. 10 ed alle relative norme tecniche di cui al D.P.R. 26 ago­sto 1993 nr. 412.

Il progetto dell’impianto di riscaldamento, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, deve es­sere depositato presso i compe­tenti Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori.

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere inoltre de­po­si­tata presso i com­pe­tenti Uffici Comunali la dichiara­zione di con­for­mità corre­data degli elabo­rati e do­cumenti di cui all’art. 9 della L. 46/90.


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