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Art. 67 Centrali termiche



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Art. 67 Centrali termiche.


Le centrali termiche devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme specifi­che che re­golano la materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali stesse ed al tipo di com­bustibile da impie­gare.

Art. 68 Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell’utenza.


Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del la­voro, di sicurezza antincendio, di supera­mento delle barriere ar­chi­tettoni­che ed in genere ogni al­tra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costru­zioni, ai fini della sicu­rezza e pro­te­zione della normale utenza, si applicano le ulteriori pre­scrizioni di cui al pre­sente articolo.

1. Requisiti dei parapetti e delle finestre


Le finestre con parapetto pieno do­vranno presentare il da­vanzale ad un'al­tezza di al­meno ml. 0,90 dalla quota del pa­vimento interno e co­munque la somma tra l'al­tezza e la pro­fondità dei davanzali non do­vrà mai risultare in­fe­riore a ml. 1,10.

Le finestre a tutt'altezza e quelle con parapetto pieno di al­tezza infe­riore a quella pre­scritta al comma precedente do­vranno essere do­tate di para­petti, in metallo od al­tro idoneo materiale, di un'altezza non in­fe­riore a ml. 1,00.

I parapetti dei balconi e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, de­vono es­sere di­mensionati in maniera tale da resistere agli urti ac­ci­den­tali.

Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze infe­riori a ml. 1,50 dal cal­pe­stio esterno, do­vranno presentare ve­tri agevolmente sosti­tuibili e la­vabili dal­l' in­terno del locale.


2 Requisiti degli spazi comuni di collegamento


Nessuna delle parti che delimitano uno spazio destinato alla perma­nenza od al tran­sito di persone dovrà presentare spor­genze perico­lose per l’in­co­lumità delle mede­sime.

In tutti i casi in cui siano prescritte, dal presente Regolamento e da altre norme, lar­ghezze minime per i colle­gamenti pedonali comuni (orizzontali, inclinati o verticali che essi siano), le eventuali porte, sportelli e simili che si aprano sul colle­ga­mento non do­vranno mai comportare ri­duzione della lar­ghezza minima prescritta. Nel caso di ser­ra­menti che si aprano sul colle­ga­mento la larghezza di quest’ul­timo dovrà es­sere pari almeno a quella mi­nima prescritta con una mag­gio­razione pari al massimo in­gombro del serramento aperto. Ove non sia possibile con­se­guire detta maggiore lar­ghezza i ser­ra­menti dovranno aprirsi verso l’interno dei vani latistanti il collegamento op­pure es­sere del tipo scor­revole.

Le porte collocate in cor­rispondenza di un cambiamento di li­vello del colle­gamento pe­donale comune dovranno avere il senso di aper­tura verso l’in­terno del livello su­periore.

Gli spazi di collegamento destinati alla circolazione pro­miscua di per­sone e di au­to­mezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.

Gli spazi privati di uso comune, in condizioni meteorolo­gi­che normali, non devono pre­sentare superfici di calpestio sdruc­ciolevoli.


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