Art. 71 Cortili.
L’area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, e le ricostruzioni, non deve essere inferiore a un quinto della somma delle superfici, senza detrazioni di vuoto, dei muri che li circondano; e di 1/7 solo per i fabbricati compresi entro il centro storico (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.).
La distanza tra le pareti opposte deve essere maggiore dei 3/5 della media delle altezze di tali pareti, misurata sulle normali medie; detta distanza viene ridotta ai 2/5 per i fabbricati compresi entro il centro storico (Zone tipizzate come A1 e A2 dal P.U.G.). Le altezze vanno riferite al piano di cortile.
La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di metri 8.
Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto del cortile, negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò gli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.
I cortili chiusi possono essere edificati per l’altezza del solo piano terreno ed in tal caso le misure di cui sopra si riferiscono al piano di copertura.
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