A a a lettera modello



Yüklə 400,78 Kb.
səhifə71/103
tarix07.01.2022
ölçüsü400,78 Kb.
#80557
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   103

Art. 76 Cavedi.


Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto de­li­mi­tato su al­meno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristi­che di­mensio­nali siano in­suffi­cienti a quali­ficarlo come chiostrina.

I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli im­pianti tec­nolo­gici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comun­que per vani inabi­tabili. Non è mai am­messo aprirvi fi­nestre di locali abitabili.

Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che com­por­tino la pre­senza, an­che non continuativa, di persone, l’utilizzo del ca­vedio per i fini di cui al comma pre­ce­dente è am­messo nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affac­ciano.

Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà es­sere facil­mente ac­ces­sibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manu­ten­zione. Esso dovrà inol­tre essere conve­nien­te­mente impermeabilizzato, pa­vi­men­tato e provvisto di apposito si­stema di raccolta ed allontana­mento delle ac­que piovane.



Yüklə 400,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   103




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin