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CAPITOLO IX - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE



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CAPITOLO IX - REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI PER ABITAZIONE

Art. 77 Alloggi inabitabili.


Un alloggio è da ritenersi inabitabile:

- quando è in condizioni di degrado tali da pregiudicare I'incolumità degli oc­cu­panti;

- quando è alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi carat­teristi­che tipo­lo­gi­che di as­soluta e totale incompatibilità con la de­stinazione ad abita­zione quali, ad esempio, ga­rage, stalle, cantine e simili);

- quando manca di aeroilluminazione;

- quando manca la disponibilità di servizi igienici e/o di acqua pota­bile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordi­nanza del Sindaco e non po­trà essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari in­ter­venti di ade­gua­mento.



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