Art. 78 Classificazione dei locali di abitazione.
In funzione delle loro caratteristiche dimensionali e costruttive, nonchè della loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, i locali ad uso abitativo si distinguono come indicato nel presente articolo.
1.1 Locali abitabili
Sono locali abitabili quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento.
I locali abitabili si distinguono in locali di abitazione permanente e locali di abitazione non permanente.
1.2- Locali di abitazione permanente
Sono locali di abitazione permanente quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone, quali :
a) camere da letto;
b) soggiorni tinelli e sale da pranzo;
c) cucine abitabili;
d) studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati
1.3- Locali di abitazione non permanente
Sono locali di abitazione non permanente quelli adibiti a funzioni abitative che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali :
a) spazi di cottura;
b) servizi igienici;
c) spazi di disimpegno e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare;
d) dispense, guardaroba, lavanderie e simili.
2 Locali non abitabili
Sono locali non abitabili quelli che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento per i locali abitabili e che possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone, quali:
a) soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili;
b) cantine, ripostigli e simili.
Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonchè gli spazi, ancorchè accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali scannafossi e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili).
Dostları ilə paylaş: |