Art. 84 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali. 1- Modalità di misura della superficie utile di un locale
Per superficie utile di un locale o di un alloggio si intende la superficie calpestabile del medesimo con altezza media non inferiore a quella minima ammessa per il locale interessato, al netto di pilastri, cassettature ed in genere di ogni opera muraria che riduca le dimensioni del vano.
2 - Dimensionamento degli alloggi
Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto ed un servizio igienico.
I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti. E’ però necessario che i medesimi siano progettati e realizzati in modo tale che, qualora fossero delimitati da pareti, siano comunque integralmente rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi.
E’ fatta eccezione per gli alloggi per una sola persona, che dovranno avere superficie non inferiore a mq. 28, e per quelli per due persone, che dovranno avere superficie non inferiore a mq. 38. Detti alloggi potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione secondo quanto prescritto dal precedente comma 2.2.
In tutti i tipi di alloggio devono, in ogni caso, essere delimitati da pareti i vani da adibire ai servizi igienici.
3 - Dimensionamento degli singoli vani
Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq. 9, se per una persona, ed a mq. 14, se per due persone.
La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non dovrà avere superficie inferiore a mq. 9 ed essere dotata di propria finestratura.
Solo in alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq. 14; la superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq. 5,40 con finestratura non inferiore a mq.1.
Sono consentite, inoltre cucine in nicchia prive di finestra se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq. di sezione libera; l’illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.
Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcun specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno.
La stanza di soggiorno non dovrà avere superficie inferiore a mq. 14. Qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno la superficie minima della medesima dovrà essere incrementata di mq. 1,50.
Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può comunque avere superficie inferiore a mq. 9.
4 - Servizi igienici
La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un alloggio è costituita da: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
Il servizio igienico principale dovrà avere superficie di pavimento non inferire a mq.2,50 e una di finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.
I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di abitazione permanente se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l’alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.
L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie inferiore a mq. 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti.
Nel caso di più servizi igienici nella stessa unità immobiliare gli ulteriori locali adibiti a quell’uso non possono avere superficie inferiore a mq. 1,20 e larghezza inferiore a ml. 0,80.
5 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti
5.1 Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di superfici inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre che l’intervento non ne comporti la riduzione e comunque a condizione che eventuali mutazioni dell’uso non comportino peggioramento della situazione preesistente.
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