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Art. 84 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali



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Art. 84 Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali.

1- Modalità di misura della superficie utile di un locale


Per superficie utile di un locale o di un alloggio si intende la su­perficie cal­pe­stabile del me­desimo con altezza media non inferiore a quella mi­nima ammessa per il locale inte­res­sato, al netto di pilastri, cassetta­ture ed in genere di ogni opera muraria che ri­duca le dimensioni del vano.

2 - Dimensionamento degli alloggi


Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un sog­giorno, una cu­cina o an­golo cottura, una camera da letto ed un servizio igie­nico.

I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessaria­mente essere de­li­mi­tati da pa­reti. E’ però necessario che i medesimi siano proget­tati e re­a­lizzati in modo tale che, qua­lora fossero delimitati da pareti, siano co­mun­que integral­mente ri­spon­denti alle prescrizioni del pre­sente Rego­lamento.

A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun al­log­gio do­vrà co­mun­que garantire una superficie abitabile non infe­riore a mq. 14 per i primi 4 abi­tanti ed a mq. 10 per ciascuno dei suc­cessivi.

E’ fatta eccezione per gli alloggi per una sola persona, che do­vranno avere su­per­fi­cie non inferiore a mq. 28, e per quelli per due persone, che do­vranno avere su­perfi­cie non inferiore a mq. 38. Detti alloggi po­tranno essere anche del tipo mono­stanza, senza obbligo di di­mo­strarne la possi­bile suddi­vi­sione secondo quanto pre­scritto dal pre­ce­dente comma 2.2.

In tutti i tipi di alloggio devono, in ogni caso, essere de­limi­tati da pa­reti i vani da adi­bire ai servizi igienici.

3 - Dimensionamento degli singoli vani


Le stanze da letto debbono avere superficie non inferiore a di mq. 9, se per una per­sona, ed a mq. 14, se per due per­sone.

La cucina, quando costituisce vano indipendente ed auto­nomo dal sog­giorno, non do­vrà avere superficie inferiore a mq. 9 ed essere do­tata di propria fine­stra­tura.

Solo in alloggi di superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq. 14; la superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq. 5,40 con finestratura non inferiore a mq.1.

Sono consentite, inoltre cucine in nicchia prive di finestra se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 14, purché la superficie non sia inferiore a mq 5,40 e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione di almeno 200 cmq. di sezione libera; l’illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cot­tura rica­vato nel soggiorno (e non sia quindi au­tonoma e distinta dal medesimo) non è ri­chie­sto il ri­spetto di alcun specifico parametro di­men­sio­nale, fermi re­stando quelli pre­scritti per il locale di soggiorno.

La stanza di soggiorno non dovrà avere superficie infe­riore a mq. 14. Qualora lo spa­zio di cottura sia ricavato diret­tamente nella stanza di sog­giorno la super­fi­cie minima della mede­sima dovrà essere incre­men­tata di mq. 1,50.

Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può co­mun­que avere su­per­fi­cie inferiore a mq. 9.

4 - Servizi igienici


La dotazione minima di impianti igienici a servizio di un al­loggio è co­sti­tuita da: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

Il servizio igienico principale dovrà avere superficie di pavimento non inferire a mq.2,50 e una di finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di abitazione permanente se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l’alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.

L’eventuale spazio di disimpegno non può avere superficie in­feriore a mq. 1,20 e deve essere interamente delimitato da pareti.

Nel caso di più ser­vizi igie­nici nella stessa unità immo­biliare gli ulteriori locali adibiti a quell’uso non possono avere su­perficie infe­riore a mq. 1,20 e larghezza inferiore a ml. 0,80.

5 - Eccezioni per gli interventi su edifici esistenti


5.1 Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esi­stente è con­sen­tito il man­te­ni­mento di superfici inferiori a quelle pre­scritte nei commi precedenti, sem­pre che l’in­ter­vento non ne comporti la ridu­zione e co­munque a condi­zione che eventuali muta­zioni dell’uso non com­portino peggiora­mento della si­tua­zione preesistente.


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