Art. 86 Caratteristiche degli immobili destinati ad attività lavorativa.
1- Norme di carattere generale
Si considera destinato ad attività lavorativa ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero di lavoratori addetti.
Per i locali destinati ad attività lavorative la superficie deve essere quella prescritta dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
L’altezza minima prevista per i locali destinati ad attività lavorative industriali o artigianali è fissata in ml. 3.00.
I soppalchi, come definiti all’art. 112 , possono essere adibiti ad ambienti di lavoro quando presentino le seguenti caratteristiche :
a) strutture portanti adeguate al carico che devono sostenere;
b) la superficie del soppalco non sia superiore a 1/2 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;
c) le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml. 2,70 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml. 2,20);
d) la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.
2.2. Non è ammessa, nei soppalchi e negli ambienti su cui essi prospettano, la contemporanea presenza di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre lavorazioni.
I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro.
Sui soppalchi dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg./mq.), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre rispondente alle ipotesi assunte ne progetto strutturale.
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