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Art. 94 Opere esteriori ai fabbricati



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CAP. XIII - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 94 Opere esteriori ai fabbricati.


Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con par­ti­colare riferimento agli elementi agget­tanti da realizzarsi su fac­ciate che pro­spet­tino sulla pubblica via, o comun­que su spazi pub­blici, ovun­que ubicati nell’ambito del terri­torio comu­nale, ivi com­prese le zone non urba­niz­zate.

Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l’am­missibilità del­l’o­pera, la quale rimane sempre subordinata al rispetto delle ca­rat­teristiche tipologiche ed archi­tettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con par­ticolare riferimento agli edifici rica­denti nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico.



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