CAPITOLO XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA Art. 169 Speciale tutela della zona omogenea “A” e delle zone agricole di valore ambientale.
169.1 Nell’ambito della zona omogenea “A” e nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone “E1” ed “E2” del vigente P.R.G.) è prescritta la conservazione ed il mantenimenti dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell’esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.
169.2 La prescrizione di cui al comma precedente trova attuazione mediante l’integrale rispetto delle disposizioni impartite per tali zone dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento.
Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea “A”. 170.1 Limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso
170.1.1 Nell’ambito della zona omogenea “A”, è favorito il mantenimento e/o il recupero della funzione residenziale e delle attività tradizionali, migliorando il livello qualitativo della funzione abitativa e la dotazione di servizi pubblici e sociali.
170.1.2 A tal fine, in attesa di specifica ed organica disciplina delle funzioni ordinarie ai sensi, si distinguono i seguenti raggruppamenti di funzioni :
- "funzioni privilegiate", come specificate al successivo comma 170.1.3
- "funzioni vietate", come specificate al successivo comma 170.1.4
- "funzioni tollerate", come specificate al successivo comma 170.1.5
170.1.3 Si definiscono come "funzioni privilegiate" il complesso della funzione residenziale, delle attività tradizionali e dei servizi primari alla residenza, precisandosi come si intenda :
— per funzione residenziale : le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell’unità sia adibita ad uso abitativo;
— per attività tradizionali : le funzione diverse dalla residenza che presentano un elevato livello di compatibilità con la medesima e che sono caratteristiche del centro urbano fiorentino (artigianato artistico o di servizio, attività turistico-ricettive nei limiti previsti dallo specifico Piano di Settore, attività direzionali pubbliche, ecc.)
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per servizi primari alla residenza : le attività che si pongono in stretta correlazione con la funzione residenziale, da un lato fornendo i servizi necessari al permanere della medesima e dall’altro trovando nella natura residenziale dell’insediamento il presupposto stesso della propria esistenza (piccole e medie attività commerciali, servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, circoli ricreativi, studi professionali ed uffici privati in genere, ecc.).
170.1.4 Si definiscono come "funzioni vietate" le destinazioni d’uso incompatibili con la funzione residenziale, quali :
— attività commerciali di grande distribuzione ed attività commerciali all’ingrosso;
— attività industriali ed attività artigianali di superficie complessiva superiore a mq. 250 per ogni unità, compresi i magazzini e depositi;
— ospedali, caserme, istituti di pena e simili;
— attività nocive, dannose o comunque non ammesse da norme vigenti nelle zone residenziali,
— depositi, anche a cielo aperto, di materiali infiammabili, nocivi o maleodoranti,
— allevamenti di animali, impianti sportivi ed ogni attività rumorosa;
— ogni altra funzione comunque incompatibile con la residenza.
170.1.5 Si definiscono come "funzioni tollerate" le destinazioni d’uso diverse da quelle privilegiate e da quelle vietate.
170.1.6 Per conseguire i fini di tutela di cui al comma 170.1.1, nella zona omogenea "A" valgono le seguenti disposizioni in materia di variazione di destinazione d"uso :
- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso da una funzione vietata verso una funzione tollerata o una funzione prilegiata;
- sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso verso una funzione vietata e ciò anche quando la destinazione in atto già rientri tra quelle vietate; nel caso di interventi che prevedano il semplice mantenimento di funzioni vietate in atto si applicano le disposizioni di cui all’art. 199.
- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso da una funzione tollerata verso un'altra funzione tollerata o una funzione privilegiata;
- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso tra l'una e l'altra delle funzioni privilegiate; non è invece mai ammesso sostituire una funzione privilegiata con funzioni tollerate o vietate.
170.1.7 Le limitazioni di cui al comma precedente, previo parere obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante valore storico-architettoni che, seppur già adibiti ad una delle funzioni tutelate, per le loro peculiari caratteristiche architettoniche o decorative si rivelino incompatibili con la funzione in atto.
170.2 Prescrizioni di carattere edilizio
170.2.1 Nel caso di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 30%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti.
170.2.2 Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con coperture piane, se non nel caso di corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell’edificio principale e sempre che non prospettino sulla pubblica via.
170.2.3 Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecnologici in copertura, qualsiasi sia la categoria di intervento prevista per l’edificio, i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico, ambientale o tipologico del contesto in cui dovrebbero inserirsi.
170.2.4 E’ sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semipiane con coperture a falde inclinate, di pendenza contenuta nei limiti prescritti dal presente articolo. In tali casi la sostituzione si ritiene ininfluente ai fini della determinazione della sagoma dell’edificio.
170.2.5 L’utilizzazione dei sottotetti è ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole classi di intervento. Gli eventuali locali sottotetto così ricavati potranno essere adibiti ad abitazione solo quando rispettino le prescrizioni di carattere igienico-sanitario contenute nel presente Regolamento.
170.2.6 Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario, qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente suscettibile di modificare l’aspetto esteriore degli edifici dovrà prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione fiorentina in genere.
170.2.7 Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere, di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità di cui al comma precedente non è necessariamente conseguita mediante il ricorso a materiali, colori o tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante un progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque il corretto inserimento, nel contesto sottoposto a tutela, di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell’architettura contemporanea.
Art. 172 Criteri generali di tutela per le zone agricole di particolare valore ambientale
172.1 Nelle zone agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme generali di tutela, le prescrizioni di carattere edilizio già previste per la zona omogenea “A” e di cui ai precedenti commi da 170.2.1 a 170.2.7 .
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