Comune di altavilla silentina


CAPITOLO XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA



Yüklə 0,87 Mb.
səhifə15/19
tarix07.04.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#47712
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

CAPITOLO XVIII : NORME DI SPECIALE TUTELA

Art. 169 Speciale tutela della zona omogenea “A” e delle zone agricole di va­lore am­bien­tale.


169.1 Nell’ambito della zona omogenea “A” e nelle zone agri­cole di partico­lare va­lore am­bien­tale (sottozone “E1” ed “E2” del vigente P.R.G.) è pre­scritta la con­ser­va­zione ed il man­teni­menti dei valori storici, archi­tettonici, ti­pologici e do­cu­mentari del­l’esistente pa­trimo­nio edi­li­zio-ur­bani­stico e del rela­tivo tes­suto via­rio.

169.2 La prescrizione di cui al comma precedente trova attuazione mediante l’inte­grale ri­spetto delle di­sposizioni impartite per tali zone dalle N.T.A. del P.R.G. e dal presente Regolamento.


Art. 170 Criteri generali di tutela per la zona omogenea “A”.

170.1 Limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso


170.1.1 Nell’ambito della zona omogenea “A”, è favorito il man­te­ni­mento e/o il recupero della fun­zione re­si­den­ziale e delle at­tività tra­dizionali, miglio­rando il li­vello qualita­tivo della fun­zione abi­ta­tiva e la dota­zione di servizi pubblici e so­ciali.

170.1.2 A tal fine, in attesa di specifica ed organica disciplina delle funzioni ordinarie ai sensi, si di­stinguono i seguenti raggruppamenti di funzioni :

- "funzioni privilegiate", come specificate al successivo comma 170.1.3

- "funzioni vietate", come specificate al successivo comma 170.1.4

- "funzioni tollerate", come specificate al successivo comma 170.1.5

170.1.3 Si definiscono come "funzioni privilegiate" il complesso della funzione residenziale, delle attività tradizionali e dei servizi primari alla residenza, precisandosi come si intenda :

— per funzione residenziale : le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi com­prese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la preva­lente super­fi­cie dell’unità sia adibita ad uso abitativo;

— per attività tradizionali : le funzione diverse dalla resi­denza che presen­tano un elevato livello di compatibilità con la medesima e che sono ca­rat­teristi­che del centro ur­bano fio­rentino (artigianato artistico o di servi­zio, attività turistico-ri­cet­tive nei limiti previsti dallo specifico Piano di Settore, attività direzionali pubbliche, ecc.)



  • per servizi primari alla residenza : le attività che si pon­gono in stretta cor­re­la­zione con la funzione residenziale, da un lato for­nendo i ser­vizi ne­ces­sari al per­manere della me­de­sima e dal­l’al­tro tro­vando nella natura resi­den­ziale del­l’in­sedia­mento il pre­sup­posto stesso della propria esi­stenza (pic­cole e medie at­tività com­merciali, servizi pubblici e pri­vati, pub­blici esercizi, cir­coli ri­creativi, studi professionali ed uffici privati in genere, ecc.).

170.1.4 Si definiscono come "funzioni vietate" le de­stinazioni d’uso in­compatibili con la funzione residen­ziale, quali :

— attività com­mer­ciali di grande distribuzione ed attività commerciali all’in­grosso;

— attività industriali ed attività artigianali di superficie com­plessiva supe­riore a mq. 250 per ogni unità, compresi i ma­gaz­zini e depo­siti;

— ospedali, caserme, istituti di pena e simili;

— attività nocive, dannose o comunque non am­messe da norme vi­genti nelle zone re­si­den­ziali,

— depositi, anche a cielo aperto, di ma­te­riali in­fiam­mabili, no­civi o ma­le­o­do­ranti,

— allevamenti di animali, impianti sportivi ed ogni attività ru­morosa;

— ogni altra funzione comunque in­compa­ti­bile con la re­si­denza.

170.1.5 Si definiscono come "funzioni tollerate" le de­stinazioni d’uso diverse da quelle privilegiate e da quelle vietate.

170.1.6 Per conseguire i fini di tutela di cui al comma 170.1.1, nella zona omogenea "A" valgono le seguenti disposizioni in mate­ria di variazione di destinazione d"uso :

- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso da una fun­zione vietata verso una funzione tollerata o una funzione prile­giata;

- sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso verso una fun­zione vietata e ciò anche quando la destinazione in atto già rientri tra quelle vietate; nel caso di in­terventi che pre­ve­dano il semplice mantenimento di funzioni vietate in atto si appli­cano le disposi­zioni di cui all’art. 199.

- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso da una fun­zione tollerata verso un'altra funzione tollerata o una funzione privilegiata;

- sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso tra l'una e l'al­tra delle funzioni privilegiate; non è invece mai ammesso sosti­tuire una funzione privilegiata con funzioni tollerate o vietate.

170.1.7 Le limitazioni di cui al comma precedente, previo parere obbli­gatorio della Commissione Edilizia Integrata, possono non applicarsi nel caso di edifici di rilevante valore storico-architettoni che, seppur già adibiti ad una delle funzioni tute­late, per le loro pe­cu­liari ca­rat­teri­sti­che archi­tettoniche o deco­rative si ri­velino incompatibili con la fun­zione in atto.

170.2 Prescrizioni di carattere edilizio


170.2.1 Nel caso di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristruttura­zioni, la pen­denza delle falde del tetto non potrà superare il 30%, salvo il caso di maggiori pen­denze pree­si­stenti.

170.2.2 Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con co­per­ture piane, se non nel caso di corpi edilizi minori, estra­nei al tessuto più antico ed ubicati a quota net­tamente infe­riore rispetto a quella della gronda del­l’e­dificio princi­pale e sempre che non pro­spet­tino sulla pub­blica via.

170.2.3 Nel caso di realizzazione di volumi tecnici ed impianti tecno­logici in co­per­tura, qual­siasi sia la categoria di intervento prevista per l’edi­fi­cio, i progetti do­vranno preve­dere posi­zioni e tecniche esecutive tali da mi­ni­mizzare l’alte­ra­zione delle co­perture, fermo re­stando che gli inter­venti medesimi non sono ammessi quando l’al­terazione in­tro­dotta ri­sulti par­ti­co­larmente pregiudizie­vole o co­mun­que incom­pa­ti­bile con il valore ar­chi­tet­tonico, ambientale o ti­po­logico del con­te­sto in cui do­vreb­bero in­se­rirsi.

170.2.4 E’ sempre ammessa la sostituzione delle coperture piane o semi­piane con co­per­ture a falde inclinate, di pendenza con­tenuta nei li­miti pre­scritti dal pre­sente arti­colo. In tali casi la sostituzione si ri­tiene inin­fluente ai fini della de­ter­mi­na­zione della sa­goma del­l’edifi­cio.

170.2.5 L’utilizzazione dei sottotetti è ammessa con le limitazioni previste dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole classi di inter­vento. Gli even­tuali locali sot­to­tetto così rica­vati po­tranno es­sere adibiti ad abita­zione solo quando ri­spet­tino le prescri­zioni di carat­tere igienico-sa­ni­tario con­te­nute nel presente Regolamento.

170.2.6 Fatte salve le maggiori restrizioni per edifici di interesse sto­rico-ar­chi­tetto­nico, ti­po­lo­gico e documentario, qualsiasi in­ter­vento sul patri­mo­nio edilizio esi­stente su­scet­tibile di modifi­care l’aspetto esteriore degli edifici dovrà pre­ve­dere l’im­piego di mate­riali, colori e tecniche esecu­tive compatibili con l’im­ma­gine com­plessiva del conte­sto e con quelle della tradi­zione fioren­tina in ge­nere.

170.2.7 Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione ur­ba­ni­stica o, in ge­nere, di interventi su edifici di recente costruzione, la com­patibilità di cui al comma prece­dente non è necessariamente con­seguita mediante il ricorso a ma­te­riali, co­lori o tecni­che tradizio­nali ma può es­sere assicurata anche me­diante un progetta­zione par­ti­co­lar­mente accurata che, pur ricorrendo a tecni­che e materiali con­tem­pora­nei, assi­curi co­munque il corretto inse­ri­mento, nel con­testo sot­toposto a tu­tela, di edifici che pos­sono anche quali­fi­carsi aperta­mente come prodotti dell’archi­tet­tura contem­po­ranea.

Art. 172 Criteri generali di tutela per le zone agricole di particolare va­lore am­bien­tale


172.1 Nelle zone agricole di particolare valore ambientale si applicano, quali norme generali di tu­tela, le prescrizioni di carattere edilizio già previ­ste per la zona omogenea “A” e di cui ai precedenti commi da 170.2.1 a 170.2.7 .


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin