Reclamo società USD VIDARDESE Camp. Allievi Prov. Gir. A
Gara del 14.12.2014 tra Montanaso Calcio / USD Vidardese
C.U. n. 23 della Delegazione di Lodi datato 18.12.2014.
La società USD VIDARDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per tre gare il calciatore FATIMI Omar, lamentando che non sarebbe stato lui a proferire l’insulto che l’arbitro ha sentito provenire dalla tribuna.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, rileva : non sorgono dubbi in merito all’autore della frase offensiva, in quanto, il direttore di gara è preciso nell’identificazione del sig. Omar FATIMI, tra l’altro anche per conoscenza diretta.
Questa Corte rileva tuttavia che l’espressione pronunciata vada qualificata come irriguardosa e non offensiva dell’arbitro e ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
La sanzione della squalifica a carico del sig. Omar FATIMI per due gare e dispone l’accredito della relativa tassa.
Dostları ilə paylaş: |