LEGGIUNO - ANGERA CALCIO 1913
Dagli atti di gara risulta che al 30' del 1º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Fanan Mehdi nato il 20/9/1992 della società Angera.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 9 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione in quanto svincolato. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Angera. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 11-2-2015 il dirigente responsabile della società Angera Signor Buschini Lorenzo.
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.
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