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Reclamo società CASALPUSTERLENGO Camp. 1° Categoria Gir. H



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Reclamo società CASALPUSTERLENGO Camp. 1° Categoria Gir. H

Gara del 7.12.2014 tra Nuova Gloria / Casalpusterlengo

C.U. n. 35 del CRL datato 12.12.2014.
La società CASALPUSTERLENGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per cinque gare al giocatore ANELLI Alessandro, lamentando che la sanzione è ingiusta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro, dopo essere stato espulso per fallo di reazione. La gravità del comportamento non connotato da particolare violenza e peraltro reiterato giustifica un lieve mitigazione della squalifica.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto



RIDUCE

la squalifica del calciatore, ANELLI Alessandro a quattro gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.



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