Reclamo società AURORA SAN FRANCESCO Camp. Allievi Prov. Gir. A
Gara del 14-12-2014 tra Aurora San Francesco / Cortenova
C.U. n. 23 della delegazione di Lecco datato 18-12-2014 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Corte Sportiva di Appello Territoriale nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 46 comma 4 del C.G.S. ), che il provvedimento disciplinare del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 23 in data 18-12-2014 dalla delegazione di Lecco, che il reclamo stesso come si evince dalla data di spedizione 27-12-2014 e cioè ben oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.