Riunione del 20-03-2014
Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Sara Baresi, Avv. Alessandro Quercioli (Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 04.03.2014 a carico di
AIELLO Salvatore, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS e dell’Art. 8, comma 15, CGS in relazione all'Art. 24 ter, comma 15, NOIF per non aver ottemperato alla decisione del collegio arbitrale presso la LND di cui al CU n. 1 stagiona sportiva 2013/2014 in forza della quale era stata condannata a corrispondere all’allenatore, CAROPPI Vincenzo, la somma di Euro 1.019,00, entro il termine di 30 giorni;
la società ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti non sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 20.03.2014, nonostante fossero stati avvisati regolarmente a mezzo telefax, considerato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del sig. AIELLO Salvatore a mesi 6 di inibizione e della società ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO all’ammenda di Euro 300,00 e alla penalizzazione di un punto da scontarsi nel campionato 2013/2014 della prima squadra.
Osserva
Il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, con riferimento al mancato ottemperamento della decisione del Collegio Arbitrale presso la LND nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione; ciò comporta la violazione dell'Art. 1, comma I, CGS e dell’Art. 8, comma 15, CGS in relazione all'Art. 24 ter, comma 15, NOIF.
Si ritiene quindi giusto condannare i deferiti alla sanzioni abitualmente adottate in casi simili a questo
Tanto premesso la CDT,
COMMINA
a AIELLO Salvatore, quattro mesi di inibizione;
alla società ASD ACCADEMIA COLOGNO CALCIO, l'ammenda di Euro 400,00.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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