4.2 Audizione 16.2.2017 della Presidente dell'Associazione Svizzera Infermieri Sezione Ticino (ASI)
L'audizione in oggetto ha permesso di rilevare una sostanziale carenza di posti di formazione in ambito sanitario, in particolare infermieristico e prevalentemente nelle cliniche private e nelle case per anziani. La problematica non sembra invece toccare l'Ente ospedaliero cantonale. Emergono inoltre delle difficoltà nel trovare figure professionali per istituti che non rientrano nell'ambito della medicina acuta. È stata ribadita la necessità di garantire una formazione adeguata sia accademica sia pratica, così come delle condizioni lavorative conciliabili con gli impegni famigliari, affinché le professioni in ambito sanitario diventino più attrattive e la carriera professionale più duratura (attualmente 15 anni di media per le infermiere), ma anche allo scopo di scongiurare casi di burnout. Non sono emerse altre criticità correlante alla presente revisione, come peraltro già indicato durante la precedente procedura di consultazione.
Anche la presente audizione ha permesso di confermare la difficoltà a formare personale sanitario infermieristico autoctono. La percentuale di personale frontaliero alle dipendenze dell'EOC corrisponde all'11.8%, mentre per il personale infermieristico le cifre si attestano al 24.6% (con trend in discesa).
Sebbene l'EOC abbia aumentato i posti di formazione in ambito infermieristico da 400 a 700 in pochi anni, essi non permettono di garantire un ricambio del personale sulla via del pensionamento con giovani leve autoctone; questo sebbene l'interesse per le professioni infermieristiche sia molto alto in Ticino. È emersa anche la necessità di reclutare il più alto numero di istituti che già oggi sarebbero idonei a formare personale infermieristico. A tal proposito si è ricordato il sistema bonus-malus che incoraggia la messa a disposizione di posti di stage in vigore in alcuni Cantoni. Il sistema stabilisce il numero di posti stage per singolo istituto: chi non raggiunge il numero stabilito deve contribuire finanziariamente a un fondo di compensazione.
Sulla scorta delle considerazioni esposte la Commissione intende affrontare la problematica della carenza di formazione del personale sanitario inserendo nella legge quantitativi minimi di personale in formazione sulla base del volume di prestazione erogato dalle singole strutture sanitarie.
Il Capo ufficio di sanità si è reso disponibile a commentare in sede commissionale articolo per articolo.
La sua consulenza ha permesso una miglior comprensione del testo di legge e per la Commissione di avere un importante canale diretto con il Dipartimento della sanità e della socialità. I suoi interventi verranno ripresi in sede di analisi dei singoli articoli di legge.
4.5 Audizione 13.4.2017 del Giudice Mauro Ermani, Presidente della Commissione di vigilanza sanitaria del Cantone Ticino
La presenza del Giudice Ermani ha permesso alla Commissione di approfondire in particolar modo gli aspetti inerenti al segreto medico e all'attività della Commissione di vigilanza. I suoi interventi verranno ripresi in sede di analisi degli articoli di legge.
4.6 Audizione 8.6.2017 del Procuratore generale, Avv. John Noseda
L'audizione del PG Noseda è servita ad avere il suo punto di vista in particolare sull'art. 68 che concerne l'obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari e che ha suscitato approfondite discussioni in sede commissionale. Le sue considerazioni verranno riprese nel dettaglio nei commenti alla norma citata.
4.7 Audizione 8.6.2017 del Dr. med. Bausch, Presidente della Società ticinese di psichiatria e psicoterapia
Anche l'audizione del Dr. med. Bausch si è concentrata sul contenuto del controverso art. 68 del Disegno di legge (obbligo di segnalazione). Anche le sue osservazioni saranno riprese nei commenti alla norma citata.
4.8 Audizione 26.10.2017 del Dr. med. Giorgio Merlani, Medico cantonale e nuovamente del Lic. jur. Stefano Radczuweit, Capo Ufficio di sanità
Il Medico cantonale e il Capo Ufficio di sanità sono stati convocati dalla Commissione al fine di precisare ulteriormente alcuni aspetti relativi agli artt. 20 cpv. 4 e 68 cpv. 2 del Disegno di legge relativi al segreto professionale e all'obbligo di segnalazione di reati.
Artt. da 5 a 9 - Informazione e consenso / Art. 19 - Diritti dei pazienti nelle strutture sanitarie stazionarie
Gli artt. da 5 a 9 e 19 sono stati adeguati alle nuove norme sulla protezione degli adulti in vigore dal 1.1.2013 (artt. 360 segg. CC), che disciplinano con maggiore precisione la presa a carico sanitaria e la rappresentanza di persone incapaci di discernimento, offrendo la possibilità alle persone in grado di intendere e volere di fissare anzitempo quali misure mediche accettare o rifiutare nell'eventualità che subentri un'incapacità di discernimento e stabilendo con precisione chi può decidere in assenza di direttive anticipate.
Le principali innovazioni che interessano il campo sanitario sono:
il mandato precauzionale (artt. 360-369 CC) e le direttive anticipate (artt. 370-373 CC);
il potere di rappresentanza legale del coniuge o del partner registrato (artt. 374-376 CC) e la rappresentanza in caso di provvedimenti medici (artt. 377-381 CC);
una regolamentazione federale minima per le persone incapaci di discernimento residenti in istituto (artt. 382-387 CC).
La Commissione è d'accordo con la formulazione proposta nel Disegno di legge.