Directorate-general for agriculture and rural development


Italia – Basilicata - Misure e. (zone svantaggiate) e f. (agroambiente) nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2000-2006 (FEAOG, sezione Garanzia)



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17.11.Italia – Basilicata - Misure e. (zone svantaggiate) e f. (agroambiente) nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2000-2006 (FEAOG, sezione Garanzia)


Indagine n.: RDG/2007/010/IT

Legislazione: Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio e regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione

Data della missione: dal 12 al 16 novembre 2007

Lettera di osservazioni: AGRI 8933 dell’11 aprile 2008

Risposta dello Stato membro: AGEA ACIU.1136 del 10 luglio 2008

Riunione bilaterale: 14 gennaio 2009

Verbale della riunione bilaterale: D (2009) 4659 del 18 febbraio 2009

Risposta al verbale della bilaterale: AGEA ACIU. 689 del 20 aprile 2009

Lettera di conciliazione: AGRI 837564 del 15 novembre 2010

Richiesta di conciliazione: Ares(2011) 367973 del 4 aprile 2011

Riferimento di conciliazione: 10/IT/465

Parere dell’organo di conciliazione: Ares(2011)520715 dell’11 maggio 2011

Lettera finale: Ares(2012)557209 dell’8 maggio 2012

17.11.1.Principali risultanze

Controlli amministrativi sulla “agricoltura biologica”


Nel corso dell’audit è stato osservato che, per quanto riguarda la misura “agricoltura biologica”, per le domande iniziali di adesione a un programma o per le successive domande di pagamento non è stato eseguito nessun controllo incrociato con le banche dati degli animali (il registro del bestiame e il registro dei produttori di bestiame), per verificare la presenza degli animali nelle aziende e per valutare il rispetto della densità massima di bestiame come criterio delle buone pratiche agricole.

Nella fase della domanda iniziale o della successiva richiesta di pagamento, i beneficiari non erano infatti tenuti a dichiarare il numero di animali presenti nell’azienda agricola. Di conseguenza, durante i controlli amministrativi non veniva valutato il rispetto delle buone pratiche agricole per quanto riguarda la limitazione della quantità massima di concime organico.

Nella loro risposta e nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno fatto presente che dal 2007 è in funzione un collegamento diretto con la banca dati nazionale (BDN) per verificare la presenza degli animali nell’azienda per ciascun beneficiario. Per il 2006 questo controllo è stato eseguito soltanto se il beneficiario aveva dichiarato gli animali nella domanda.

Sulla base delle informazioni ricevute, la DG AGRI prende atto che, per l’anno di domanda 2006, l’esecuzione dei controlli dipendeva dal fatto che il beneficiario avesse o meno dichiarato il numero di animali nella propria domanda. Secondo la DG AGRI, il fatto che per la campagna 2006 non sia stato eseguito nessun controllo incrociato con la banca dati degli animali costituisce una violazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione e rappresenta una carenza in un controllo essenziale, passibile di rettifica finanziaria del 5%, secondo le linee guida VI/5330/97, applicabile a tutte le spese dichiarate nell’anno di domanda 2006 per le misure agroambientali.

Ritardi nell’esecuzione dei controlli in loco per l’anno di domanda 2006 e pianificazione dei controlli in loco


Per la campagna 2006, la Regione era responsabile dei controlli in loco per le due misure sottoposte a verifica. I revisori hanno riscontrato che i controlli in loco per questa campagna non erano stati ultimati o le relazioni di controllo finali non erano ancora disponibili al momento della missione.

A causa dei ritardi con cui venivano eseguiti, i controlli in loco non sempre avevano luogo nel periodo in cui potevano essere verificati gli impegni e gli obblighi più rappresentativi per una data misura (articolo 69, secondo comma, del regolamento n. 817/2004).

Per la campagna 2007, i controlli in loco sono stati delegati ad AGRISIAN e sono stati interamente ultimati entro il 4 ottobre 2008.

Nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno informato i servizi della DG AGRI che i controlli in loco relativi al 2006, effettuati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata in quanto organismo delegato, erano terminati. Durante la riunione bilaterale è pervenuto l’elenco di tutti i progetti controllati, da cui risulta una percentuale di controlli in loco del 94% nel 2008. I rappresentanti italiani hanno inoltre sottolineato che, visto il tipo di misure da controllare, il rischio per il Fondo era limitato.


Su questo punto, la DG AGRI conclude che i controlli per la campagna 2006 sono stati effettuati con ritardo e che questo costituisce una violazione del disposto dell’articolo 69, primo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004 e una carenza del sistema di controllo suscettibile di aver comportato un rischio per il Fondo.

Si tratta di una carenza in un controllo essenziale: pertanto, in conformità alle linee guida VI/5330/97, è necessario applicare una rettifica del 5% a tutte le spese dichiarate con riferimento all’anno di domanda 2006 per le misure agroambientali e le zone svantaggiate.



Relazioni di controllo: controlli in loco – annuncio della visita


Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 “… la relazione indica segnatamente …… e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso …”. Le relazioni di controllo esaminate nel corso dell’audit non indicavano se l’esecuzione dei controlli in loco fosse stata annunciata ai beneficiari, il che non è conforme all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 per entrambe le misure.

Riguardo al preavviso, le autorità italiane hanno fatto presente che, a partire dal 2007, le relazioni dei controlli in loco contengono un’apposita rubrica indicante in che modo i beneficiari soggetti a tali controlli sono stati avvertiti e con quale preavviso. Il preavviso non può comunque superare le 48 ore.

Va rilevato che per queste carenze sono già state applicate alcune rettifiche finanziarie in Italia durante il periodo di programmazione 2000-2006.

Questo punto può essere considerato un elemento di controllo complementare, per il quale le linee guida VI/5330/97 prevedono una rettifica forfettaria del 2%.


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