Entità della rettifica ai sensi dell'addendum al documento VI/5330/97
In linea di principio non devono essere imputate al bilancio dell'UE le spese effettuate da un organismo pagatore il cui riconoscimento sia mantenuto dall'autorità competente in violazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 885/2006. Tuttavia l'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 dispone che, nel valutare gli importi da escludere dal finanziamento unionale, la Commissione tenga in debito conto il tipo e la gravità dell'inosservanza, nonché il danno finanziario causato all'Unione. Pertanto, la Commissione ritiene necessario che il calcolo delle rettifiche finanziarie nel presente contesto sia effettuato tenendo conto:
-
in primo luogo, dell'entità delle carenze nei criteri di riconoscimento e,
-
in secondo luogo, del rischio di spese irregolari derivante dalle suddette carenze a livello dei beneficiari finali, che non necessariamente ammonterà al 100%.
Il fatto di tener conto di questi due elementi consente inoltre di rispettare il principio di proporzionalità e di fare in modo che l'entità delle rettifiche finanziarie sia tale da costituire per gli Stati membri un incentivo a porre rimedio alla situazione.
Degli otto criteri di riconoscimento si può considerare che tre criteri (struttura organizzativa, attività di controllo, monitoraggio continuo) presentino un rischio finanziario più elevato rispetto agli altri cinque.
Pertanto i tassi delle rettifiche finanziarie che possono essere proposte sono i seguenti:
- 5% per una carenza in uno dei seguenti tre settori: struttura organizzativa, attività di controllo, monitoraggio continuo;
- 2% per una carenza in uno dei seguenti cinque settori: risorse umane, funzioni delegate, comunicazione, sicurezza dei sistemi di informazione, controllo interno.
Struttura organizzativa
|
Risorse umane
|
Funzioni delegate
|
Attività di controllo
|
Comunica-zione
|
Sicurezza dei sistemi di informazione
|
Monito-raggio continuo
|
Audit interno
|
5%
|
2%
|
2%
|
5%
|
2%
|
2%
|
5%
|
2%
|
Se vengono riscontrate diverse carenze gravi le rettifiche sono applicate in modo cumulativo. La presenza di carenze gravi in relazione a tutti i parametri di valutazione comporterebbe pertanto un tasso di rettifica del 25%.
19.11.4.Parere dell'organo di conciliazione
Nelle conclusioni contenute nella relazione finale, l'organo di conciliazione ha invitato i servizi della Commissione a esaminare se le questioni ivi sollevate possono influenzare la rettifica finanziaria proposta.
L'organo di conciliazione ha espresso la seguente valutazione:
L'organo di conciliazione ha osservato che l'entità delle carenze era stata stabilita dall'organismo di certificazione nelle relazioni sugli esercizi finanziari 2007 – 2009 e che le carenze risultavano essere non solo numerose, ma in molti casi anche gravi.
Quanto al rischio di spese irregolari, le autorità italiane avevano fatto riferimento all'operazione di "refresh" che, secondo loro, consente di calcolare la perdita finanziaria anziché limitarsi a una stima del rischio per i Fondi, che comporta l'applicazione di una rettifica forfettaria. Il cd "refresh" comprendeva la Basilicata, regione di competenza dell'ARBEA. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che i controlli erano stati delegati all'AGEA.
L'organo di conciliazione non è stato in grado di accertare la validità dell'operazione di "refresh". Se, tuttavia, i servizi della Commissione l'hanno considerata valida e affidabile e hanno ritenuto che abbia dato risultati accettabili in termini di identificazione delle superfici non ammissibili, l'organo di conciliazione ha proposto che i risultati di tale operazione fossero presi in considerazione nel valutare il rischio per i Fondi relativamente alle spese basate sulla superficie. L'organo di conciliazione ha riconosciuto che la corretta identificazione delle superfici ammissibili non è l'unico elemento da prendere in considerazione e che l'operazione di "refresh" non è pertinente riguardo alle spese non basate sulla superficie.
L'organo di conciliazione ha proposto pertanto che entrambe le parti esaminino se e in che misura i risultati del "refresh" possano giustificare un nuovo calcolo della rettifica proposta per i pagamenti basati sulla superficie, compreso il riconoscimento dell'indebito recuperato e accreditato o da recuperare e accreditare ai Fondi.
Nella misura in cui i servizi della Commissione sostengono un approccio basato sul rischio, l'organo di conciliazione ha osservato che la semplice applicazione matematica delle linee guida dà come risultato una rettifica del 21% e ha proposto che i servizi della Commissione riesaminino l'opportunità di una rettifica del 25% in queste circostanze.
19.11.5.Posizione finale della Commissione
La DG AGRI mantiene la propria posizione secondo cui, nel caso dell'ARBEA, sussistono tutte le condizioni menzionate all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 885/2006 per perseguire nell'ambito della verifica di conformità le lacune riscontrate nel rispetto dei criteri per il riconoscimento, ovverosia:
-
uno o più criteri di riconoscimento di cui all'allegato I del suddetto regolamento non erano più rispettati o presentavano lacune tali da incidere sulla capacità dell'organismo pagatore di effettuare le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e
-
lo Stato membro interessato non ha provveduto ad attuare i necessari interventi correttivi in tempo utile e secondo le procedure vigenti.
Trattandosi di inadempienze gravi e persistenti relative a sei criteri di riconoscimento su otto, e tenuto conto del fatto che la mancata osservanza o le carenze gravi hanno riguardato i tre criteri principali (struttura organizzativa, attività di controllo, monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne) considerati a più alto rischio finanziario, il sistema è stato giudicato completamente o gravemente carente.
Tuttavia, in ossequio al parere dell'organo di conciliazione e senza mettere in dubbio le circostanze eccezionali che hanno indotto le autorità italiane a revocare in definitiva il riconoscimento all'organismo pagatore in questione (dopo l’esercizio finanziario 2010), la DG AGRI propone l'applicazione cumulativa dei singoli tassi forfettari di rettifica relativi a ciascuno dei criteri di riconoscimento che presentano gravi lacune anziché di un tasso forfettario globale del 25%, al fine di focalizzare meglio il rischio che tali lacune rappresentano per i Fondi.
Inoltre, dopo il ricevimento della relazione dell’organo di conciliazione, all’inizio di novembre 2011, le autorità italiane avevano richiesto una riunione per discutere la relazione stessa e la valutazione del rischio per il Fondo. Le giustificazione fornite nel corso della riunione permettono alla DG AGRI di valutare più precisamente il ruolo effettivo dell’ARBEA nella gestione e nel controllo delle spese della PAC in Italia. Di conseguenza, per quanto riguarda l’ambiente di controllo si possono distinguere cinque diverse popolazioni:
-
Aiuti per superficie FEAGA: mentre l'ARBEA era l'organismo pagatore "ufficiale", la parte essenziale del lavoro riguardo ai controlli incrociati con il SIPA per evitare doppi dichiarazioni, ai controlli in loco e alla determinazione della superficie ammissibile è stata eseguita sotto il controllo di AGEA.
Premi per animali: mentre l’ARBEA era l’organismo pagatore “ufficiale”, la parte essenziale del lavoro riguardo ai controlli incrociati per evitare doppie dichiarazioni è stata eseguita da AGEA o sotto il suo controllo.
-
Altri premi FEAGA del primo pilastro: per questi premi ARBEA ha agito da organismo pagatore “reale”.
-
Aiuti per superficie FEASR: la situazione degli aiuti basati esclusivamente sulla superficie è simile a quella degli aiuti per superficie del FEAGA.
-
Altre misure del FEASR: le misure soggette a condizioni supplementari di ammissibilità ricadevano sotto la responsabilità di ARBEA.
-
Debitori: ARBEA aveva competenza esclusiva nella gestione dei debitori.
Nel fissare la percentuale definitiva delle rettifiche da applicare alle suddette cinque popolazioni, per evitare sovrapposizioni tra più rettifiche finanziarie la DG AGRI tiene conto dell’impatto delle indagini di conformità in corso eseguite da altre unità di audit come segue:
a) le linee guida per le rettifiche finanziarie in caso di carenze nei criteri di riconoscimento prevedono espressamente che "qualora venga riscontrata una carenza in relazione al criterio di riconoscimento "attività di controllo" e alle procedure "controllo amministrativo" o "controlli in loco", la relativa valutazione e l'eventuale rettifica finanziaria saranno effettuate sulla base dell'allegato 2 delle linee guida per il calcolo delle rettifiche finanziarie (documento VI/5330/97 del 23.12.1997)";
b) per quanto riguarda le spese basate sulla superficie, tali carenze formano attualmente oggetto di indagini di conformità da parte dell'unità J3 della DG AGRI (AA/2008/13/IT e AA/2008/32/IT) e il rischio per il Fondo in relazione alle attività di controllo è stato valutato mediante l'operazione di aggiornamento del SIPA (“refresh”) effettuata dalle autorità italiane;
c) durante gli esercizi finanziari 2007-2009 l'ARBEA ha pagato soltanto spese basate sulla superficie, eccetto un importo di circa 13 000 EUR a titolo di misure del FEASR non rientranti nel SIGC nel 2008. Il rischio inerente alle carenze nel criterio di riconoscimento "attività di controllo" è quindi adeguatamente preso in considerazione dalle suddette indagini parallele.
Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che l’impatto dell’operazione di “refresh” è rilevante solo per la spesa basata sulla superficie, si propongono le percentuali seguenti di rettifica per le suddette cinque popolazioni:
N.
|
|
Struttura organiz-zativa
|
Risorse umane
|
Funzioni delegate
|
Attività di controllo
|
Comuni-cazioni
|
Sicurezza dei sistemi di informazione
|
Monito-raggio
|
Audit interno
|
Tota-le
|
(1)
|
Superficie/a-nimali FEAGA
|
*
|
—
|
2%
|
—
|
2%
|
—
|
5%
|
—
|
9%
|
(2)
|
Non superficie/ non animali FEAGA
|
*
|
2%
|
2%
|
5%
|
2%
|
—
|
5%
|
—
|
16%
|
(3)
|
Solo superficie FEASR
|
*
|
2%
|
2%
|
—
|
2%
|
—
|
5%
|
—
|
11%
|
(4)
|
Non-superficie FEASR
|
*
|
2%
|
2%
|
5%
|
2%
|
—
|
5%
|
—
|
16%
|
(5)
|
Debitori
|
5%
|
2%
|
2%
|
—
|
2%
|
—
|
5%
|
—
|
16%
|
Si noti che nel definire i suddetti tassi di rettifica si era già tenuto conto del fatto che le carenze nella struttura organizzativa riguardavano direttamente solo il settore della gestione del debito, per cui saranno oggetto di rettifica per questo criterio soltanto i debiti.
Di conseguenza, il calcolo della rettifica finanziaria è il seguente:
Organismo pagatore
|
Spese
|
Tasso di rettifica
|
Importo della rettifica
|
Rettifica già applicata
|
Importo totale della rettifica
|
Esercizio finanziario 2007
|
|
IT06-ARBEA - FEAGA
|
101.180.324
Popolazione 1: 101 160 018
Popolazione 2: 20 305,77
|
0%
16%
|
0
-3 248,92
|
NA
|
-3 248,92
|
IT06-ARBEA - FEASR
|
0
|
7%
|
NA
|
NA
|
NA
|
IT06-ARBEA debitori
|
FEAGA:
Allegato III: -404 819,07
Allegato III bis: 0
FEASR:
Allegato III: 0
Allegato III bis 0
|
16%
|
-64 771,05
0
0
0
|
NA
|
-64 771,05
|
Esercizio finanziario 2008
|
|
IT06-ARBEA - FEAGA
|
102 014 905
Popolazione 1:
101 999 110
Popolazione 2: 15 794,94
|
0%
16%
|
0
-2 527,19
|
NA
|
-2 527,19
|
IT06-ARBEA - FEASR
|
18 154 070
Popolazione 3: 120 915
Popolazione 4: 18 033 155,26
|
0%
16%
|
0
-2 885 304,84
|
NA
|
-2 885 304,84
|
IT06-ARBEA debitori
|
FEAGA
Allegato III: -727 097,72
Allegato III bis: -20 735,38
FEASR
Allegato III: 0
Allegato III bis: 0
|
16%
|
-116 336,63
-3 317,66
0
0
|
NA
|
-119 653,30
|
Esercizio finanziario 2009
|
|
IT06-ARBEA - FEAGA
|
109 605 642
Popolazione 1:
106 819 342
Popolazione 2: 2 786 299,87
|
0%
16%
|
0
-445 807,98
|
NA
|
-445 807,98
|
IT06-ARBEA - FEASR
|
17 037 238
Popolazione 3: 100 629
Popolazione 4: 16 936 609,86
|
0%
16%
|
0
-2 709 857,58
|
NA
|
-2 709 857,58
|
IT06-ARBEA debitori
|
FEAGA
Allegato III: -691 308,36
Allegato III bis: -50 331,23
FEASR
Allegato III: -24 773,52
Allegato III bis: -1 971,46
|
16%
|
-110 609,34
-8 053,00
-3 963,76
-315,43
|
NA
|
-122 941,53
|
TOTALE
|
-6 354 112,39
|
NA
|
-6 354 112,39
|
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