La ricostruzione medico legale


Sull’affermazione dubitativa del teste Fatima AHMED di aver visto CALVI coni baffi mercoledì 16 Giugno



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Sull’affermazione dubitativa del teste Fatima AHMED di aver visto CALVI coni baffi mercoledì 16 Giugno

Si è sostenuto che Fatima AHMED ha affermato di ritenere che mercoledì 16 Giugno, manifestando incertezza. Invero l’assunto difensivo non appare condividibile, dal momento che il teste, alla domanda se ricordasse che la persona riconosciuta in CALVI portasse i baffi, ha risposto “penso di sì; aveva i baffi” (v. pag. 45 della trascrizione in lingua inglese della deposizione resa nel corso della seconda inchiesta inglese e pagina 61 della relativa trascrizione in lingua italiana – v. all. n. 43).

In ogni caso, è utile ricordare che la circostanza per cui CALVI avesse i bassi che gli coprivano interamente il labbro superiore è affermata da Frank KLINGSLEY ADCHOK (si veda pagine 196 e 197 atto d’appello e il verbale allegato che costituisce l’allegato n. 46).


  1. Sulla telefonata tra le 23 del 17 Giugno e le ore 7 del 18 Giugno dall’hotel Sheraton al Chelsea Cloister

Si è detto che una volta CARBONI giunto all’hotel Sheraton aveva chiamato varie volte il Chelsea Cloister e che la durata sospetta delle conversazioni va ricondotta a essere stato inserito il disco o all’attesa della risposta, una volta passata dal centralino la linea.

Invero, non risultano “varie telefonate”, ma due sole: una tra le 23 del 17 Giugno e le 7 del 18 Giugno (durata tre unità tra 17 e 24 minuti); altra, dopo le sette della durata di due unità.

E’ evidente che tali chiamate non sono affatto compatibili con la messa in attesa della risposta, come sostiene la difesa, perché non è immaginabile un’attesa per un tempo così lungo, da 16 a 24 minuti. Né può essere ricondotta alla presenza di un disco – segreteria dal momento che non c’era e le risposte erano demandate al portiere. Appare condivisibile la valutazione espressa sul punto dal Giudice di prime cure. Quella conversazione è intercorsa, in realtà, tra CARBONI e VITTOR.




  1. Sulla telefonata che risulta effettuata dal Chelsea Cloister nella fascia oraria compresa tra le 22.45 e le 24.00 del 17 Giugno

Secondo la difesa, è stata effettuata da CALVI perché VITTOR non poteva chiamare nessuno.

È ha sostenuto che non si può escludere che nell’occasione gli sia stato comunicato quanto è avvenuto quel giorno in Italia e che, in quel momento drammatico, abbia deciso di togliersi la vita. E’ evidente che CALVI non può aver effettuato quella chiamata perché non si trova più al Chelsea Cloister. Vi sono buone ragioni, invece, per ritenere che CARBONI e VITTOR avessero avuto buone ragioni per chiamare.

  1. Sulla mancanza di prove circa il contatto di CARBONI con le persone viste da COOMBER insieme a CALVI.

In proposito va richiamato quanto riportato da pagina 201 a 204 dell’atto di appello.



  1. Sul consenso della difesa “a dare ingresso a tutto in questo processo”.

L’assunto difensivo non veridico. Basti pensare alle molteplici opposizioni inerenti alle richieste di produzione del verbale reso da MANNOIA il 1 Ottobre del 2002, delle dichiarazioni di HINILICA, del verbale reso da GIAMMELLO, delle precedenti dichiarazioni rese da Eligio PAOLI e via dicendo.

Per converso, la difesa ha ottenuto un vantaggio difensivo strepitoso dall’acquisizione di verbali redatti dagli inquirenti inglesi che hanno esaminato i testi senza un adeguato vaglio critico e sul fallace presupposto che ci si trovasse dinanzi a un suicidio. Inoltre, molte delle dichiarazioni sono state rese nel corso di inchieste svoltesi in processi non penali dove il Coroner ha iniziato l’esame con domande fortemente suggestive volte a far confermare le dichiarazioni rese alla P.G. senza subire la perdita di solidità della prova derivante dalla pressione del controesame ragionato e dallo svanire dei ricordi riconducibile al decorso del tempo. Il consenso della difesa è intervenuto dopo aver sperimentato quanto complicato fosse citare persone escusse così tanti anni addietro. In realtà, è, dunque, la difesa che ha ottenuto il consenso da parte del PM a produrre ogni dichiarazione.

  1. Sul sospetto di CARBONI che CALVI e VITTOR fossero stati presi dalla polizia

Il 18 Giugno CARBONI, secondo la difesa, sospetta che CALVI e VITTOR siano stati trovati dalla polizia e teme che qualcuno sia in agguato al Chelsea Cloister e, conseguentemente, non si può ritenere che tale giorno CARBONI abbia agito per crearsi un alibi.

Se così fosse stato avrebbe dovuto lasciare Londra e non recarsi al Chelsea e, poi, fino all’ingresso del Chelsea Cloister e girare attorno con Odette.

La difesa ha, poi, sostenuto che l’indicazione del nome falsato sui bigliettini lasciati sotto la porta al Chelsea Cloister fosse finalizzata a impedire alla polizia l’identificazione. Se vi fosse stato il timore che la polizia potesse essere sul posto è del tutto irragionevole avvicinarvisi in compagnia di Odette.

Si aggiunga che il rilievo difensivo per cui alibi significa stare da un’altra parte è privo di qualunque fondamento nel caso che ci occupa, dal momento che proprie l’essersi avvicinato al Chelsea Cloister con una persona che lo può testimoniare, come Odette MORRIS, costituisce il miglior modo per fare risultare apparentemente di non sapere della sorte del banchiere.


  1. Sul significato delle sentenze emesse al termine del giudizio sulla ricettazione della borsa nell’ambito del presente processo e sull’assenza della prova che la borsa sia giunta a Londra

La difesa sostiene che le sentenze sul processo della borsa debbano essere valutate, ex art. 238 bis c.p.p., e che dalle stesse non emerga la prova che la borsa sia giunta sino a Londra. Per converso, la prova che non sia giunta in tale città deriva dalle dichiarazioni di CARBONI suffragate dalle presenze alberghiere a Trieste. CALVI non aveva portato con sé la borsa perché al suo interno vi erano dei passaporti nicaraguensi.

E’ evidente che se questa fosse stata la ragione bastava lasciarli a KLAGENFURT e, forse, ciò è avvenuto, dal momento che Stephan KLEINSIZIG ha consegnato un passaporto nicaraguense. Se avesse avuto la borsa del banchiere quest’ultimo l’avrebbe consegnata allo stesso modo dal momento che a lui non serviva.

La circostanza, poi, che non si sia formato un giudicato di condanna per il delitto di ricettazione nei confronti di Flavio CARBONI è del tutto coerente, a livello giuridico, con l’accusa di omicidio perché il delitto di ricettazione presuppone non vi sia stato il concorso nel delitto presupposto, che, nel caso di specie, è l’omicidio del banchiere, commesso anche per impossessarsi della borsa.

La motivazione della sentenza della Corte d’appello, che ha posto fine alla lunga vicenda giudiziaria del processo per ricettazione, salva, infatti, il fatto che CARBONI si sia impossessato della borsa in quanto partecipe all’omicidio.

Inoltre, va rilevato che le ulteriori prove acquisite nell’ambito del presente processo, esposte nel corpo dell’atto di appello (v. pagina da 311 a 358) consentono di dimostrare che la borsa è giunta a Londra. Si tratta di risultanze che superano quelle invocate dalla difesa: le dichiarazioni di VITTOR al Coroner (il quale ha dichiarato che i bagagli di CALVI erano costituiti da una valigia più grande e da una più piccola); le dichiarazioni del pilota MULLIGAN (il quale ha riferito che il banchiere aveva una valigia media e una piccola del medesimo tipo); le dichiarazioni di ROSATO (il quale ha sostenuto di avere avuto riferito dalla polizia inglese che CALVI aveva due valige quelle rinvenute al Chelsea Cloister); le dichiarazioni di HINILICA (il quale assume di avere avuto riferito da CARBONI che CALVI aveva lasciato la borsa in Austria). Ha aggiunto che non vi sono tracce che la borsa fosse a Londra.




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