La ricostruzione medico legale



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2 Si vedano le sentenze prodotte con richiesta di prove documentali del 19 Gennaio 2007.

3 Sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, III Sezione, in data 3.10.2002, depositata in cancelleria in data 14.10.2002, nell’ambito del proc. pen. nr. 2630/92 NR, nr. 2238 Reg. Sent., nr. 1420/2002 RG, nei confronti di Gaspare MUTOLO ed altri, divenuta irrevocabile il 23.2.2003; sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo, II sezione, in data 24.4.2002, depositato in cancelleria in data 8.10.2002, nell’ambito del proc. pen. 25/97 RG C.A., nr. 14/02 RG Sent., nei confronti di Gaspare MUTOLO e Salvatore CANCEMI ed altri, divenuta irrevocabile; sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, in data 19.2.2001, depositata in cancelleria il 22.9.2001, nell’ambito del proc. pen. nr. 141/01 R Sent., 2630/92 RGNR, nr. 7/99 R.DIB, nei confronti di Gaspare MUTOLO.



4 Sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Napoli, V sezione, in data 27.9.2005, depositata in cancelleria in data 15.11.2005, nell’ambito del proc. pen. 36/98 RG C.A., nr. 30/05 R. Sent., nei confronti di Carmine ALFIERI e altri; sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Napoli, IV sezione, in data 13.12.2001, nell’ambito del proc. pen. 58/98 RG, nr. 68/01 R.Sent, nei confronti di Carmine ALFIERI e altri; sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, II Sezione, in data 29.4.2005, depositata in data 2.3.2006, nell’ambito del proc. pen. 36/02 RG, 9086/R/98 RG NR, 37/05 R. Sent., nei confronti di Carmine ALFIERI e altri, divenuta irrevocabile il 9.5.2006.

5 In appello sono stati assolti solo due dei 16 imputati (Asaro Salvatore e Mauro Calogero), la cui posizione, nel contesto di questo processo, è del tutto irrilevante.

6 V. pag. 150 sent. cit.

7 Sul punto si tornerà appresso.

8 V. pagg.156-157-158 sent. cit.

9 Si tratta di rilevanti riscontri obbiettivi a quanto riferito dal Calcara in questo processo circa i legami tra queste persone e, come si vedrà subito dopo ed anche successivamente di queste tre persone col maresciallo Giorgio Donato.

10 “I tre” – precisa la sentenza – “risultano, peraltro, avere alloggiato in più occasioni in zona prossima a Paterno Dugnano, esattamente in Desio presso l’hotel Selide, dal 1983 al 1991. Sulla personalità di Cavarretta Aurelio valga la circostanza che egli, ex consigliere comunale di C/Vetrano , già denunciato per associazione a delinquere di stampo mafioso, in data 9.03.84 alle ore 14,00 circa venne notato dai carabinieri di C/Vetrano (M.lli Guido e Saracino) …insieme, tra gli altri, a Lucchese Michele, Accardo Stefano, Lombardino Paolo e Barracco Vincenzo”(V. pag.158-159 sent. cit.). A pag. 158, in particolare la sentenza si dilunga sugli ultimi due personaggi e sui loro legami con anche con Messina Denaro Francesco e Vaccarino.

11 Sul punto v. dichiarazioni rese dal M/llo Giorgio all’udienza del 25.06.02 sopra riportate.

12 V. pag. 161 sentenza cit.

13 V. pag. 166 sent. cit.

14 V. in particolare le pagg. 93-110.

15 Di quello stesso Lucchese - amico del maresciallo Giorgio Donato - e del quale, come si è visto, parla Calcara con riferimento al noto viaggio.

16 Sul punto la sentenza si riporta alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

17 Questo collegio non può non rilevare che analogo “approccio metodologico” è stato seguito dal difensore di parte civile di questo processo.

18 V. pag. 25 ed il rinvio a pag. 104.

19 V. pag. 83 confronto cit.

20 V. pag. 95 confronto cit.

21 v. ud. 19.07.01.

22 Ancora una volta Calcara sbaglia il nome di quel comune. La circostanza è significativa col fatto che è assai verosimile che con S. Giuliano Milanese egli non abbia mai avuto niente a che fare. Appare particolarmente significativo il fatto che, pur avendo dimostrato questo collegio ampia disponibilità nell’acquisizione di atti e documenti, non sia stata prodotta né sia stata avanzata richiesta di documentazione della stazione dei carabinieri di S. Giuliano Milanese né sia stato chiesto di sentire il comandante di quella stazione. In proposito non si è ritenuto di acquisire ulteriori prove sul punto d’ufficio ex art. 507 c.p.p. poiché non “assolutamente necessario” sulla base dei motivi esposti nella presente motivazione.

23 La parte civile parla di quattro notti. Secondo il racconto di Calcara, la partenza avvenne la sera ed il viaggio in treno durò 20/22 ore: dalla visione di un qualsiasi orario treni dell’epoca si può constatare che per il viaggio Milano – C/Vetrano tale dato è riscontrato; che dopo l’arrivo della sera successiva vi fu il pernottamento a C/Vetrano; che il giorno successivo avvenne il trasporto del denaro in aereo a Roma e che il giorno stesso fece rientro col M/llo Giorgio a Paterno Dugnano. Quindi le notti trascorse fuori di tale località furono soltanto due.


24 Dal Certificato risulta una condanna ex art. 416, comma 4° per fatti del Settembre 1982. Proprio in quel mese venne emanata la legge che ha introdotto l’art. 416 bis. Sul fatto che quella condanna fosse riferibile ad un’associazione di stampo mafioso, hanno concordato tutte le parti, come risulta dalle trascrizioni d’udienza.

25 V. sentenza del Tribunale di Marsala Alagna + 30, pagg. 100, 112 e 136.

26 V. pagg. 93-97 sent. cit.

27 In particolare v. sopra sub punto 5.

28 V. pag. 74 verbale confronto e pag. 80: “Io venivo sempre a Paderno Dugnano anche tra Marzo e Aprile… anche quando dormivo a casa di mia sorella, il paese che ha detto lui poco fa, San Donato (San Giuliano), quando ero a Vercelli, sempre a Paderno Dugnano perché lì il mio referente era Lucchese Michele”.

29 Calcara ha dichiarato che il Giorgio gli disse: “Se ti fermano fuori del Comune digli che tu due ore fa, calcola sempre il tempo in base a dove ti trovi, che mi hai avvisato a voce e io ti ho dato il permesso”. Più avanti dichiara che dette disposizioni in tal senso anche al brigadiere e all’appuntato della caserma per i giorni di sua assenza (pag. 70-71 verbale di confronto cit.).

30 “Lei, Donato, conferma di avere avuto rapporti con Lucchese Michele, che scambiava il tu con Lucchese Michele, che ha conosciuto Vaccarino, che ha conosciuto Sciuto, Pino Vento e Stefano Accardo detto , al quale ha fornito il giubbotto antiproiettile?” Giorgio: “Si” “Che ha conosciuto Cavarretta Aurelio?” “Si”(v. pag. 72 e 77 verb. confr.). Nel corso del confronto, Calcara, tra l’altro, invita il Maresciallo a ricordarsi che - quando insieme a Vaccarino arrivarono a casa di Messina Denaro – diede “un bacetto” a Stefano (v. pag. 81 verb. confr.).

31 V. pag. 73 verb. confronto.

32 V.pag. 120 confronto cit.

33 V. verb. confr. Cit. a pag. 88 e dichiarazioni all’ud. del…

34 idem

35 Il punto non è controverso avendo il maresciallo Giorgio riconosciuto sia il contenuto che la firma. E’ da precisare che i “Memoriali” venivano compilati il giorno prima in quanto nel documento dovevano essere indicati i vari compiti dei militari per il giorno successivo.

36 Pag.63-99 ud. 19.07.01.

37 In diverse occasioni il Maresciallo Giorgio Donato ha contestato al Calcara di fare confusione tra il suo nome e il suo cognome. Come si è appena visto (v. anche sopra) la stessa confusione la facevano anche i suoi dipendenti.

38 V. pag.92 tr. Ud. 19.07.01. E’ assai probabile che il Giorgio sia rientrato la sera del 23, in quanto le prescrizioni per il 24 risultano scritte di suo pugno.

39 Pag.126 trascr. ud. cit.

40 La Parte Civile ha ravvisato l’illogicità di un eventuale rientro a Paderno Dugnano, tenuto conto che da Roma sarebbe stato più semplice che Giorgio si trasferisse direttamente a Bitonto. Si osserva che, dovendo trascorrere ancora 8 giorni a Bitonto, appare inverosimile che il Giorgio si portasse appresso il relativo bagaglio necessario a quel periodo di ferie in una “missione” così delicata.

41 Così Calcara con riferimento al Furnari e al “Cannata”.

42 V. confronto cit pag. 114: Calcara: “giocavamo a briscola, a scopa in 4 nel bar vicino alla caserma. A Lucchese piaceva la briscola. Sai giocare a briscola?” Donato: “No, non so giocare”. In precedenti dichiarazioni aveva asserito che lui non giocava a carte perché sapeva giocare solo a briscola, a scopa e a scala 40.

43 “Mai e poi mai avrebbe potuto recarsi ogni giorno al lavoro fuori del territorio dove la misura di prevenzione lo obbligava a stare se non vi fosse stata la compiacenza e la copertura del Maresciallo Giorgio Donato”: così afferma il PM nella sua requisitoria. Nel comportamento del Maresciallo sono, infatti, certamente ravvisabili estremi di reato.


44 Tale pronuncia è stata confermata dalla sentenza della III sezione della Corte d’Appello di Roma dell’11.1.2005, la cui motivazione è stata depositata il 20 Gennaio 2005.

45 In fase d’indagine, Eligio PAOLI aveva dichiarato di aver conosciuto Flavio CARBONI, frequentando l’abitazione di Klagenfurt, di avere avuto con lo stesso anche un approccio di affari e di aver ricevuto dallo stesso le confidenze (vedi pag. 61 e 62, trac. 26.9.2006).




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