La ricostruzione medico legale


Sulla sentenza della Corte d’Assise di Roma, nei confronti di Raffaele CUTOLO per il delitto della strage del 29 Gennaio 1983, in cui veniva ucciso Vincenzo CASILLO e ferito Mario CUOMO



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Sulla sentenza della Corte d’Assise di Roma, nei confronti di Raffaele CUTOLO per il delitto della strage del 29 Gennaio 1983, in cui veniva ucciso Vincenzo CASILLO e ferito Mario CUOMO.

Il difensore ha invocato tale sentenza ritenendo che dalla stessa derivino elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità del collaboratore Claudio SICILIA (v. pag.33 della memoria scritta In particolare, ha rilevato che:



  • vi è incompatibilità tra la tesi sostenuta nella pronuncia per cui CASILLO è stato “ucciso per ragioni interne” con la partecipazione al delitto di GALASSO e ALFIERI, i quali si sono accusati del delitto;

  • le dichiarazioni di Claudio SICILIA sono inattendibili perché è stata ritenuta in quella sentenza la “inaffidabilità della fonte IACOLARE”.

Sul punto, va osservato che la sentenza che ci occupa è stata prodotta dal PM (con la richiesta di prove documentali del 22.11.2005, capitolo M sentenze irrevocabili - punto 67) proprio per offrire alla Corte la possibilità di conoscerla, al fine di adottare le proprie determinazioni. Invero, la stessa attribuisce attendibilità a Claudio SICILIA e alle dichiarazioni dallo stesso rese nell’ambito di quel procedimento, ravvisando solo una non perfetta concordanza con quanto riferito da altri dichiaranti. Si legge, infatti, a pag. 7 della motivazione depositata il 22 Febbraio 1989:

Per quanto attiene a Sicilia Claudio, pur dovendosi dare atto che le dichiarazioni rese dallo stesso, per i particolari forniti e per la mancanza di qualsiasi apparente interesse a mentire accusando, appaiono fornite delle caratteristiche di una certa attendibilità, occorre dire che – anche a voler dar credito alle stesse - nessun elemento di prova certo può essere dalle stesse ricavato. Si tratta infatti, in sostanza, di circostanze che, se pure ripetute al dibattimento, non concordano, se non in parte, con la versione dei fatti accreditata dagli altri dichiaranti”



È pur vero che, sempre in sentenza, si legge che “tali dichiarazioni perdono qualsiasi peso per l’impossibilità di un controllo dell’attendibilità della fonte e per l’inaffidabilità della fonte stessa”, tuttavia detta affermata inaffidabilità non è supportata da risultanze probatorie, ma da mere ipotesi. Nel corpo della sentenza si legge, infatti:


Al proposito, infatti, è pur sempre ipotizzabile che lo IACOLARE, membro della Camorra di CUTOLO e CASILLO, abbia fornito al SICILIA, allora esponente della malavita comune, una versione dei fatti non rispondenti al vero allo scopo di far apparire quello che poteva essere uno scorno per l’organizzazione, come una dimostrazione di efficienza, in una sorta di rivendicazione postuma. Oltretutto si osserva che altre fonti processuali (vedi deposizione di Marra Mauro) hanno parlato esplicitamente di versioni – differenti – del fatto, da far circolare tra gli affiliati detenuti e nulla esclude che altra “verità” sia stata concordata e diffusa da altri ad uso delle concorrenti o convergenti – organizzazioni criminali “esterne”. Resta infine da osservare come le stesse dichiarazioni del SICILIA – a riprova della loro insufficienza accusatoria – non siano state utilizzate in pieno neppure dal giudice istruttore, che ha finito con prosciogliere lo IACOLARE” (vedi pag. 7, sent. 22.2.1989).
Inoltre, v’è da osservare che manca una motivazione in quella pronuncia sul contenuto delle lettere, provenienti da membri dell’organizzazione e contenenti delle lamentele sul comportamento di CASILLO, rinvenute addosso a quest’ultimo che il giudice istruttore aveva ritenuto rivelatrici del contrasto tra CASILLO e CUTOLO (vedi pag. 8 della sent. citata) e che costituivano uno dei riscontri alle indicazioni di SICILIA.

In ogni caso, non è condivisibile il percorso ermeneutico compiuto dal difensore che va ripudiato:



  • siccome IACOLARE ha fornito indicazioni non affidabili con riferimento all’attentato a CASILLO, devono conseguentemente considerarsi “sic et simpliciter” inattendibili le dichiarazioni rese con riferimento all’omicidio che ci occupa. E, infatti, le notizie raccolte da IACOLARE e riversate in questo processo da SICILIA sono state attinte in un diverso contesto spazio – temporale e da più fonti informative;

  • il patrimonio conoscitivo di IACOLARE è alimentato da CASILLO, dal canale maranese (la famiglia Nuvoletta) e da certi magliari, commercianti di biancheria, suoi amici napoletani di Londra, sicché è data la possibilità di controllare l’attendibilità delle fonti di IACOLARE, che rivestono particolare pregio in quanto provenienti direttamente dall’esecutore dell’omicidio, da soggetti strettamente legati a CALO’ (i maranesi) e da persone stabilmente ubicate in Londra, alle quali CASILLO evidentemente si era appoggiato durante la permanenza in quella città. Si riporta ancora una volta il relativo brano della deposizione del collaborante:

Lo IACOLARE aveva anche saputo dal medesimo canale che il CASILLO aveva effettuato frequenti viaggi in Inghilterra e a Parigi, cosa che lo IACOLARE sapeva anche per conoscenza diretta. Aveva saputo inoltre che il CASILLO durante uno dei viaggi in Inghilterra aveva partecipato alla eliminazione di CALVI; quale prima prova di fedeltà ai NUVOLETTA; in proposito mi disse che un grande quantitativo di denaro dei mafiosi era stato investito per il tramite di CALVI in attività immobiliari. Il CALVI doveva essere eliminato perché era a conoscenza di molti fatti importanti e non era più affidabile in quanto non ci stava più con il cervello perché preoccupato di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Lo IACOLARE mi disse che aveva saputo dell'omicidio CALVI oltre che dal canale maranese da certi MAGLIARI, commercianti di biancheria, suoi amici napoletani di Londra. Lo IACOLARE mi disse che Calvi era stato impiccato dal CASILLO e da altre persone che non conosceva” (vedi pag. 3 e 4, verb. 19.11.1986 – v. all. n. 28).




  • Claudio SICILIA ha riferito, come abbiamo già visto, di aver appreso anche da Michele ZAZA che il CASILLO, per averglielo detto lo stesso, era coinvolto nella morte di CALVI e che questi era passato dalla NCO ai NUVOLETTA. Si riporta qui di seguito il relativo brano della deposizione:

Dallo ZAZA seppi anche del passaggio di Enzo CASILLO dalla N.C.O. ai NUVOLETTA e che questi stavano contattando Corrado IACOLARE; lo ZAZA sapeva anche che il CASILLO, per averglielo detto lo stesso, era coinvolto nella morte di CALVI; dei particolari della morte di CALVI venni a sapere invece da mio cugino Corrado IACOLARE” (vedi pag. 3, verb. 17.11.1986 - v. all. n. 27).

IACOLARE è persona legata da vincolo di parentela a SICILIA (i due sono cugini), priva di alcun interesse a mentirgli, con specifico riferimento ai fatti per cui è processo. Si noti come Michele ZAZA rappresenti una fonte particolarmente qualificata poiché era a capo di una famiglia napoletana molto temuta in quel periodo, come quella dei NUVOLETTA, proprio in virtù del collegamento con i siciliani, era figlioccio proprio di Michele GRECO, detto “u papa”. Si vedano al riguardo le dichiarazioni rese da Carmine ALFIERI (vedi pag. 229 e 240, trasc. 21.2.2006). Va aggiunto che anche il collaboratore di giustizia Pasquale GALASSO ha confermato che Michele ZAZA era collegato con il gruppo mafioso che faceva capo a Michele GRECO (vedi pag. 195, memoria sui collaboratori di giustizia del P.G.). E, ancora, va rilevato come tra Michele ZAZA e Giuseppe CALO’ sussistesse un solido legame. Giova sul punto ricordare quanto riferito da Francesco DI CARLO: a Domenico BALDUCCI era stato consegnato molto denaro da Michele ZAZA e CALO’ (vedi pag. 53 e 54, memoria sui collaboratori di giustizia del P.G., v. allegato n. 28bis). Questi, inoltre, ha spiegato come è nata la famiglia mafiosa dei ZAZA, sottolineando che Nunzio BARBAROSSA era rimasto legato a Salvatore ZAZA, fratello di Michele, anche dopo la creazione della Nuova Famiglia (vedi pag. 64 e ss, memoria sui collaboratori di giustizia del P.G). Luigi GIULIANO ha riferito di aver conosciuto Nunzio BARBAROSSA in un negozio del suocero di Michele ZAZA e che questi ultimi erano molto amici (vedi pag. 51 e 52, trascrizione del 31.1.2006).

Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni di SICILIA sul ruolo di CASILLO sono confermate da quelle rese da Pasquale GALASSO, Carmine ALFIERI, Oreste PAGANO ed Errico MADONNA (si fa riferimento a quanto riportato a pag. 677 e segg dell’atto d’Appello), cosicché si realizza una robusta convergenza del molteplice idonea a determinare una certa pronuncia di condanna di Vincenzo CASILLO, quale esecutore materiale, se non fosse stato assassinato.




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