La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giancarlo DE PEPPO e dell’Avv. Christian Ciro RUTIGLIANO (Componenti), e del Sig. Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nella riunione del 16 Marzo 2015, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA: A.S.D. UGENTO CALCIO – U.S. LORENZO MARIANO del 18/1/2015
(Reclamo della A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 in data 19/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).
(Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 in data 19/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).
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Esaminati gli atti ufficiali;
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letto il reclamo a margine citato;
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uditi i rappresentanti delle ricorrenti;
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effettuati i necessari accertamenti;
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sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
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lette le controdeduzioni inviate dalla società A.S.D. UGENTO CALCIO in data 23/2/2015;
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ritenuta l’opportunità di procedere alla riunione dei due procedimenti attesa l’evidente identità soggettiva e oggettiva di entrambi i reclami;
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rilevato che entrambe le reclamanti hanno richiesto in via principale e/o subordinata la ripetizione della gara nel presupposto che ricorra una circostanza eccezionale che autorizzi tale ripetizione, la richiesta però non ha fondamento e va pertanto respinta. Infatti non può ritenersi “circostanza eccezionale” (ai sensi dell’art. 17 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva) la mancata prova di addebiti specifici ad una sola delle due squadre relativa per gli incidenti verificatisi che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara (ancorché in diversa misura), dal momento che a tali eventi hanno partecipato in maniera indifferenziata i sostenitori di entrambe le società a prescindere quindi quale dei due gruppi abbia dato inizio agli atti provocatori costringendo l’altro gruppo a comportamenti difensivi. È infatti principio pacifico che, una volta accertati i motivi per i quali si è verificato in campo uno scontro tra tifosi di entrambe le squadre è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; se infatti l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio fra giocatori ma in un vero e proprio scontro fra sostenitori di entrambe le squadre, la responsabilità di questi fatti antisportivi va individuata nella mera partecipazione e non già solo nella originaria provocazione.
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La richiesta di ripetizione della gara va quindi respinta così come va respinta la revoca del provvedimento disposto dal Primo Giudice a carico di entrambe le ricorrenti.
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Per quanto riguarda l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Primo Giudice a entrambe le società reclamanti, ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale che esse possono essere entrambe ridotte ad € 200,00 ritenendo che la punizione della perdita della gara inflitta dal Primo Giudice, che va condivisa e confermata, costituisca con l’ammenda ridotta una adeguata punizione per i fatti antisportivi occorsi.
P.Q.M.
DELIBERA
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ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta sia alla società A.S.D. UGENTO CALCIO sia alla società U.S. LORENZO MARIANO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni:
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non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
GARA: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – U.S.D. PEZZE del 22/2/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).
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Esaminati gli atti ufficiali;
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letto il reclamo a margine citato;
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effettuati i necessari accertamenti
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nell’assenza della società reclamante benché regolarmente convocata;
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ritenuto che sulla base del rapporto arbitrale la presenza di persona non autorizzata che sostava dinnanzi allo spogliatoio dell’arbitro al termine della gara può essere adeguatamente punita con la sanzione dell’ammenda di € 200.00 così accogliendo solo parzialmente il reclamo proposto dalla società U.S.D. PEZZE.
P.Q.M.
DELIBERA
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ridursi a € 200.00 l’ammenda inflitta alla società U.S.D. PEZZE;
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non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. A.S.C. VALENZANO del 1/3/2015 (Reclamo della A.S.D. CISTERNINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti PEZZOLLA Giovanni, SEMERARO Stefano, URSO Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
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Esaminati gli atti ufficiali;
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letto il reclamo a margine citato;
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effettuati i necessari accertamenti;
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rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato alcuna conferma negli atti ufficiali per cui vanno condivise e confermate le sanzioni inflitte dal Primo Giudice ai dirigenti su menzionati, non solo per il comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro ma anche diseducativo nei confronti dei calciatori appartenenti alla propria squadra.
P.Q.M.
DELIBERA
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respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CISTERNINO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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