Art. 14 Variante su immobili vincolati.
Per gli immobili qualificati come beni culturali ed assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39) non può procedersi alle varianti se non dopo che il progetto sia stato espressamente approvato a norma dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 490/99.
Art. 15 Mutamento della destinazione d’uso. -
Sono interventi di cambio della destinazione d’uso quelli che - anche senza comportare l’esecuzione di opere edilizie normate dal presente R.E. , ne modificano l’uso esistente.
2) Si considerano come ufficialmente in atto, e quindi preesistenti, tutti gli usi in essere come risultanti da licenza, concessione, autorizzazione, permesso, certificato catastale o altri atti e documenti aventi data certa anteriore all’adozione del P.U.G.
3) La nuova destinazione di progetto, oltre a dover essere consentita dagli strumenti urbanistici, sarà ammissibile se potrà essere adattata all’edificio esistente nel rispetto di tutte le norme del presente R.E., nonché delle altre norme vigenti in materia di igiene e sicurezza delle attività e del lavoro.
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Gli interventi in argomento si distinguono in :
a) Cambio della destinazione d’uso con opere, soggette a permesso di costruire determinato dal mutamento dell’uso che riguardi almeno il 50% della superficie utile di ciascuna unità immobiliare,che ai sensi dell’art. 2 della L.R. 26/85 è configurata quale ipotesi di variante essenziale, tale da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; permesso di costruire che sarà gratuito nei casi previsti dalla legge, ed ogni qualvolta gli oneri di urbanizzazione corrispondenti alla nuova destinazione d’uso non sono superiori a quelli corrispondenti alla destinazione d’uso esistente; sarà invece onerosa in tutti gli altri casi, per i quali è dovuto il conguaglio fra gli oneri corrispondenti alla destinazione d’uso richiesta e quelli corrispondenti alla destinazione d’uso preesistente;
b) Cambio della destinazione d’uso senza opere soggetto a regime comunicativo. Anche in caso di mutamenti di destinazione senza opere dovrà sempre essere verificata la conformità alle previsioni del P.U.G. ed alle norme del presente Regolamento, nonché alla normativa in materia igienico- sanitaria, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di superamento delle barriere architettoniche e comunque a tutte le disposizioni che interessino l'attività o l'uso che si intende insediare.
Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini dell'attuazione del P.U.G. e del presente Regolamento, la temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico e per periodi temporali, di norma, non superiori a dodici mesi. La predetta temporanea utilizzazione non comporta alcuna variazione della originaria destinazione d'uso dell'immobile.
I mutamenti di destinazione d'uso sono comunque soggetti alla disciplina di cui agli artt.32 della L.R. n.6/79 e 20 delle N.T.A. del P.U.G.
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