Art.19 Attività edilizia dei privati su aree demaniali.
La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
Art. 20 Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie.
Nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, le attività od opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, a seconda della loro natura ed entità, sono soggetti:
- al deposito della D.I.A. (denuncia di inizio attività) ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01.
- al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 380/01.
I progetti da allegare agli atti di cui al primo comma, debbono essere costituiti dai documenti prescritti dal presente Regolamento in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire.
Dostları ilə paylaş: |