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Art. 26 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso – Convenzioni obbligatorie



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Art. 26 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso – Convenzioni obbligatorie.


Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, il permesso di costruire viene rilasciato limitatamente ai meri aspetti edilizio - urbanistici di compe­tenza comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali atti di assenso necessari per l'e­secuzione delle opere pro­gettate e di competenza di altre amministrazioni, nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di com­petenza comu­nale sempre che non essenziali per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività da insediare in con­se­guenza delle opere.

Sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fab­bricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli in­sediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferi­mento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, ven­gono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rap­porti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, non­ché agli adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le prati­che ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo spor­tello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno spor­tello unico comunale.

Qualora l'interessato lo ritenga opportuno può richiedere pa­rere pre­ventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecni­che compe­tenti in mate­ria sanitaria ed ambientale, fermo re­stando che detto parere non è mai necessario per il rilascio del permesso di costruire. Per l'inizio di una attività produt­tiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 in tutti i casi ivi disciplinati.

Il decorso del termine temporale per l’e­sercizio del potere di annul­lamento delle au­to­rizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 , non co­stituisce condi­zione per il rilascio del permesso di costruire.Qualora l’auto­rizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 venisse annullata, i lavori che richiedevano la medesima non pos­sono essere iniziati o, qualora già in corso, deb­bono es­sere immediata­mente sospesi .

Nel caso in cui le N.T.A. del P.U.G. o le Norme dei Piani esecutivi dello strumento urbanistico generale assoggettino l'esecu­zione delle opere alla stipula di una convenzione, il rilascio del permesso è subordinato alla stipula della con­venzione me­desima da trascrivere nei RR.II.

Per l’edilizia residenziale abitativa, quando non è richiesto obbligatoriamente il convenzionamento dei prezzi di vendita degli alloggi o del canone di affitto, il concessionario può comunque stipulare una convenzione o atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’ art. 18 del DPR 380/01 al fine di ridurre il corrispettivo del permesso al solo contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione.



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