Art. 26 Acquisizione di pareri nulla-osta ed altri atti di assenso – Convenzioni obbligatorie.
Fatte salve le casistiche definite da specifiche discipline di settore, il permesso di costruire viene rilasciato limitatamente ai meri aspetti edilizio - urbanistici di competenza comunale e non esime l'interessato dal richiedere ed acquisire gli eventuali atti di assenso necessari per l'esecuzione delle opere progettate e di competenza di altre amministrazioni, nonchè le eventuali ulteriori autorizzazioni, anche di competenza comunale sempre che non essenziali per la valutazione del progetto, necessarie per il concreto esercizio dell'attività da insediare in conseguenza delle opere.
Sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997 n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate. A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico per le imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del Comune ed ai rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché agli adempimenti necessari per le relative procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento l’Amministrazione, mediante appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le pratiche ed i procedimenti diversi da quelli riconducibili allo sportello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno sportello unico comunale.
Qualora l'interessato lo ritenga opportuno può richiedere parere preventivi su progetti di opere edilizie alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale, fermo restando che detto parere non è mai necessario per il rilascio del permesso di costruire. Per l'inizio di una attività produttiva restano fermi gli obblighi di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 in tutti i casi ivi disciplinati.
Il decorso del termine temporale per l’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 , non costituisce condizione per il rilascio del permesso di costruire.Qualora l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 venisse annullata, i lavori che richiedevano la medesima non possono essere iniziati o, qualora già in corso, debbono essere immediatamente sospesi .
Nel caso in cui le N.T.A. del P.U.G. o le Norme dei Piani esecutivi dello strumento urbanistico generale assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione, il rilascio del permesso è subordinato alla stipula della convenzione medesima da trascrivere nei RR.II.
Per l’edilizia residenziale abitativa, quando non è richiesto obbligatoriamente il convenzionamento dei prezzi di vendita degli alloggi o del canone di affitto, il concessionario può comunque stipulare una convenzione o atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’ art. 18 del DPR 380/01 al fine di ridurre il corrispettivo del permesso al solo contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione.
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